§ 7.2.9 - Direttiva 7 giugno 1990, n. 313.
Direttiva n. 90/313/CEE del Consiglio concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:07/06/1990
Numero:313


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di [...]
Art. 2.      Ai sensi della presente direttiva, si intende per
Art. 3.      1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi [...]
Art. 4.      Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame [...]
Art. 5.      Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli
Art. 6.      Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al [...]
Art. 7.      Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di [...]
Art. 8.      Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita; alla luce di tali informazioni la Commissione sottopone una [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne [...]
Art. 10.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.2.9 - Direttiva 7 giugno 1990, n. 313. [1]

Direttiva n. 90/313/CEE del Consiglio concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

(G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. L 158).

 

Art. 1.

     La presente direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.

 

     Art. 2.

     Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

     a) «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;

     b) «autorità pubbliche», qualsiasi amministrazione pubblica che abbia responsabilità a livello nazionale, regionale o locale e che sia in possesso di informazioni relative all'ambiente, tranne gli organismi che esercitano competenze giudiziarie o legislative.

 

     Art. 3.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse.

Gli Stati membri definiscono le modalità pratiche secondo le quali dette informazioni sono rese effettivamente disponibili.

     2. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni di tal genere sia respinta ove riguardi:

     - la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e la difesa nazionale;

     - la sicurezza pubblica;

     - questioni che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;

     - la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

     - la riservatezza dei dati e/o schedari personali;

     - il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo;

     - il materiale che, se divulgato, potrebbe rendere più probabile un danno all'ambiente cui esso si riferisce.

Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli interessi di cui sopra.

     3. Una richiesta di informazioni può essere respinta qualora comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di comunicazioni interne, ovvero qualora sia manifestamente infondata o sia formulata in termini troppo generali.

     4. L'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato.

 

     Art. 4.

     Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata, o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica, può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri possono fornire le informazioni a titolo oneroso, tuttavia entro limiti di costi ragionevoli.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative all'ambiente, in possesso degli organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche siano rese disponibili alle stesse condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, tramite l'autorità pubblica competente, oppure direttamente dall'organismo stesso.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante mezzi quali la pubblicazione periodica di relazioni descrittive.

 

     Art. 8.

     Quattro anni dopo la data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita; alla luce di tali informazioni la Commissione sottopone una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Direttiva abrogata dall’art. 11 della direttiva n. 2003/4/CE, con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.