Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
Data: | 19/11/2008 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 79/409/CEE è così modificata |
Art. 2. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 6.5.144 - Direttiva 19 novembre 2008, n. 102.
Direttiva n. 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L 323)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [6] relativa alla
(4) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati della
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la
(6) Dato che le modifiche apportate alla
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";
2) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
" Art. 17
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU C 211 del 19.8.2008, pag. 46.
[2] Parere del Parlamento europeo dell’ 8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.
[3] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[5] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.