§ 6.5.144 - Direttiva 19 novembre 2008, n. 102.
Direttiva n. 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:19/11/2008
Numero:102


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 79/409/CEE è così modificata
Art. 2. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.5.144 - Direttiva 19 novembre 2008, n. 102.

Direttiva n. 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L 323)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio [3] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE [5], che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

 

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [6] relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

 

(4) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati della direttiva 79/409/CEE alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/409/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 79/409/CEE.

 

(6) Dato che le modifiche apportate alla direttiva 79/409/CEE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 79/409/CEE è così modificata:

 

1) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 15

 

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.";

 

2) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 17

 

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa."

 

     Art. 2.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU C 211 del 19.8.2008, pag. 46.

 

[2] Parere del Parlamento europeo dell’ 8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.

 

[3] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

 

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[5] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

 

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.