§ 6.5.95 - Decisione 6 settembre 2000, n. 541.
Decisione (CE) n. 2000/541 della Commissione concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:06/09/2000
Numero:541


Sommario
Art. unico.      Nella valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE si applicano i criteri riportati nell'allegato alla presente decisione.


§ 6.5.95 - Decisione 6 settembre 2000, n. 541.

Decisione (CE) n. 2000/541 della Commissione concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio [notificata con il numero C[2000] 2473].

(G.U.C.E. 12 settembre 2000, n. L 230).

 

 

Art. unico.

     Nella valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE si applicano i criteri riportati nell'allegato alla presente decisione.

 

ALLEGATO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI CUI

ALL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 1999/13/CE

A. CRITERI PER DIMOSTRARE CHE LO STATO MEMBRO DISPONE

DI UN'APPROFONDITA CONOSCENZA DELLE EMISSIONI ATTUALI

     1. Il piano nazionale deve dimostrare che lo Stato membro possiede una conoscenza approfondita delle emissioni attuali.

Prova minima accettabile:

Lo Stato membro deve presentare una dichiarazione scritta nella quale individua la o le attività cui il piano si applica; classifica le attività in base ad un sistema documentato; individua il numero di impianti interessati dal piano; quantifica le emissioni totali degli impianti interessati dal piano; individua la fonte di tutti i fattori di emissione e delle statistiche sulle attività utilizzati nella stima delle emissioni; descrive le metodologie utilizzate per derivare i fattori di emissione, ad esempio le metodologie utilizzate nelle misurazioni.

B. CRITERI PER GIUSTIFICARE L'APPLICAZIONE

DI UN PIANO NAZIONALE

     2. Il piano nazionale deve giustificare la necessità di adottare un approccio diverso rispetto alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 e dell'allegato II.

Prova minima accettabile:

Lo Stato membro presenta una dichiarazione scritta che illustra i benefici del ricorso ad un piano nazionale anziché alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 e dell'allegato II.

C. CRITERI PER DIMOSTRARE CHE IL PIANO NAZIONALE E'

COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DELL'UE, LE SUE POLITICHE

E I SUOI IMPEGNI INTERNAZIONALI

     3. Il piano nazionale conferma la compatibilità con le direttive, le politiche ufficiali dell'UE, i trattati e gli accordi bilaterali ed internazionali.

Prova minima accettabile:

Lo Stato membro presenta una dichiarazione scritta che dimostri di avere preso in considerazione la compatibilità del piano nazionale con tutti gli altri atti normativi pertinenti.

D. CRITERI PIU' SPECIFICI DA PRENDERE IN

CONSIDERAZIONE QUALORA UN PIANO NAZIONALE

RISPONDA AI CRITERI DA "A" A "C"

     La prova minima accettabile proposta è illustrata dopo i seguenti criteri da 4 a 26.

Criteri per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE

     4. IL piano nazionale si applica unicamente agli impianti esistenti (articolo 6, paragrafo 1).

     5. Il piano nazionale non si applica alle attività da 4 a 11 dell'allegato II A (articolo 6, paragrafo 1).

     6. Il piano nazionale non esclude dal campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE nessuna delle attività elencate nell'allegato I (articolo 6, paragrafo 1).

     7. Il piano nazionale non esenta alcun impianto esistente dalle disposizioni della direttiva 96/61/CE (articolo 6, paragrafo 1).

     8. Il piano nazionale comprende un elenco delle misure adottate o da adottare per garantire il raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'articolo 6, paragrafo 1 (articolo 6, paragrafo 2).

     9. Il piano nazionale illustra i dettagli del meccanismo di controllo proposto per il piano (articolo 6, paragrafo 2).

     10. Il piano nazionale stabilisce obiettivi di riduzione intermedia vincolanti rispetto ai quali misurare i progressi realizzati nel conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 6, paragrafo 1 (articolo 6, paragrafo 2).

     11. Il piano nazionale identifica la o le attività cui il piano si applica (articolo 6, paragrafo 2).

     12. Il piano nazionale specifica la riduzione delle emissioni che tali attività devono raggiungere e che corrisponde a quella che si sarebbe ottenuta applicando i valori limite di emissione e/o i valori per le emissioni diffuse di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 e all'allegato II (articolo 6, paragrafo 2).

     13. Il piano nazionale indica il numero di impianti da esso interessati e le relative emissioni totali nonché le emissioni totali di ogni attività (articolo 6, paragrafo 2).

     14. Il piano nazionale comprende una descrizione dettagliata della serie di strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano (articolo 6, paragrafo 2).

Criteri per dimostrare la compatibilità con le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/13/CE

     15. Il piano nazionale individua le misure necessarie adottate o da adottare per garantire che gli impianti da esso interessati rispettino l'articolo 5 (eccettuati, ove il piano lo consenta, i paragrafi 2 e/o 3), gli articoli 8 e 9 e qualsiasi requisito previsto dal piano entro il 31 ottobre 2007 (articolo 4, paragrafo 1).

     16. Il piano nazionale individua le misure necessarie adottate o da adottare per garantire che gli impianti da esso interessati siano registrati o autorizzati entro e non oltre il 31 ottobre 2007 (articolo 4, paragrafo 2).

     17. Il piano nazionale individua le misure necessarie adottate o da adottare per garantire che gli impianti da esso interessati rispettino i requisiti in materia di monitoraggio di cui all'articolo 8.

     18. Il piano nazionale individua le misure necessarie adottate o da adottare per garantire che gli impianti da esso interessati risultino conformi ai valori limite di emissione e/o i valori per le emissioni diffuse stabiliti dal piano nazionale in conformità dell'articolo 9.

     19. Il piano nazionale individua le misure necessarie adottate o da adottare per garantire che gli impianti da esso interessati rispettino l'articolo 10 qualora si accerti una violazione dei requisiti della direttiva o del piano.

     20. Il piano nazionale descrive le modalità di redazione delle relazioni che gli Stati membri devono inviare alla Commissione in conformità dell'articolo 11 in modo che comprendano dati sufficienti e rappresentativi atti a dimostrare la conformità ai requisiti dell'articolo 6 (articolo 11, paragrafo 2).

     21. Il piano nazionale descrive le misure necessarie adottate o da adottare per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative agli impianti interessati dal piano in conformità dell'articolo 12. Criteri in base ai quali dimostrare che il piano darà luogo ad una riduzione equivalente delle emissioni annue

     22. Il piano nazionale quantifica le attuali emissioni annue generate dagli impianti interessati dal piano.

     23. Il piano nazionale quantifica la riduzione delle emissioni annue generate dagli impianti da esso interessati che potrebbero essere conseguite applicando i limiti di emissione e/o i valori per le emissioni diffuse di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e 3 e all'allegato II.

     24. Il piano nazionale quantifica la riduzione delle emissioni annue generate dagli impianti da esso interessati che saranno conseguite grazie all'applicazione del piano.

     25. Il piano nazionale dimostra che la riduzione di cui al criterio 24 è come minimo pari a quella che si otterrebbe applicando il criterio 23. Criteri per convalidare gli strumenti mediante i quali dimostrare la conformità al piano secondo quanto previsto dal criterio 4 e dall'articolo 6, paragrafo 2

     26. Il piano nazionale dimostra che i mezzi mediante i quali verrà dimostrata la conformità al piano sono sufficientemente validi da consentirne la verifica da parte di terzi.

Prove minime accettabili per i criteri da 4 a 26:

Le prove si riferiscono a quattro campi principali riassunti come segue:

     i) lo stato membro invia un elenco degli impianti individuati che dovrebbero essere interessati dal piano ripartiti almeno per livello di attività (come illustrato nell'allegato II A) e preferibilmente al livello 2 Corinair/EMEP SNAP;

     ii) lo Stato membro invia "informazioni su come il piano nazionale sarà attuato dalle rispettive autorità competenti" che comprendono:

     - l'indicazione dell'autorità competente,

     - le modalità in base alle quali l'autorità competente fissa e verifica le scadenze,

     - informazioni sulle modalità in base alle quali le autorità competenti registrano i singoli impianti interessati dal piano nazionale,

     - informazioni su come tali registri a livello degli impianti riportino i dati relativi alle attività disciplinate; le misure adottate; l'orario di funzionamento delle attrezzature; i valori limite di emissione e/o i valori relativi alle emissioni incontrollate e/o obiettivi intermedi vincolanti da rispettare; gli strumenti con cui effettuare il monitoraggio e dimostrare il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori relativi alle emissione incontrollate,

     - informazioni sui metodi di monitoraggio, di relazione e per dimostrare la conformità al piano. Lo Stato membro utilizza un approccio basato sul bilancio di massa in conformità dell'allegato III, o procedure di misurazione delle concentrazioni di massa e dei flussi in volume, in conformità con le norme riconosciute a livello europeo e internazionale. Qualora lo Stato membro proponga strumenti alternativi di dimostrazione, il piano nazionale deve dimostrare che essi sono altrettanto rigorosi.

     iii) Lo Stato membro invia un "inventario delle emissioni" per tutti gli impianti interessati dal piano nazionale. Lo Stato membro dimostra con dati rappresentativi e metodologie documentate di poter assicurare una verifica indipendente delle emissioni registrate. Tale inventario deve risultare equivalente alla direttiva e lo Stato membro deve fornire calcoli rappresentativi delle riduzioni delle emissioni annue in base ai criteri 23 e 24 in modo da consentire una verifica indipendente delle metodologie di calcolo.

     iv) Lo Stato membro descrive come saranno portati a conoscenza del pubblico il piano nazionale, i suoi obiettivi e i progressi compiuti dai singoli impianti rispetto ad essi. In certi casi alcune informazioni possono essere ritenute riservate e non venire pertanto messe a disposizione del pubblico, ad esempio:

     - l'individuazione di impianti a carattere militare,

     - informazioni riguardanti alcuni impianti i cui indicatori del volume di produzione possono avere conseguenze commerciali come ad esempio nel caso degli input costituiti da solventi, dell'orario di funzionamento e dei flussi in volume.