§ 6.4.43 – Decisione 20 febbraio 2004, n. 224.
Decisione n. 2004/224/CE della Commissione che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:20/02/2004
Numero:224


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.4.43 – Decisione 20 febbraio 2004, n. 224. [1]

Decisione n. 2004/224/CE della Commissione che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/ 62/CE, negli Stati membri è obbligatoria l'elaborazione di piani o programmi che consentano di raggiungere i valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e dalla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superino tali valori oltre il margine di tolleranza. I piani e i programmi devono contenere almeno le informazioni indicate nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE. La Commissione deve verificare periodicamente l'attuazione di tali piani e programmi.

     (2) L'articolo 11 della direttiva 96/62/CE impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione i loro piani e programmi.

     (3) Se da un lato i piani e i programmi sono elaborati tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative di ciascuno Stato membro, dall'altro è opportuno armonizzare le informazioni trasmesse alla Commissione, strutturandole conformemente alle modalità specifiche stabilite dalla presente decisione.

     (4) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Ai fini della trasmissione delle informazioni sui piani o programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/ 62/CE, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto iii), di detta direttiva, con riferimento ai valori limite fissati nelle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, gli Stati membri presentano le informazioni conformemente allo schema riportato nell'allegato della presente decisione.

     Il testo integrale di tali piani e programmi è messo a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 15 della Decisione n. 2011/850/UE.