Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.3 territorio, ambiente e risorse naturali |
Data: | 22/01/2001 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato alla decisione n. 2000/532/CE che sostituisce la decisione n. 94/3/CE e istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE [...] |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.3.63 - Decisione 22 gennaio 2001, n. 119.
Decisione n. 2001/119/CE che modifica la decisione n. 2000/532/CE che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 47)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Un elenco comunitario di rifiuti pericolosi è stato istituito dalla
(2) Diversi Stati membri hanno notificato veicoli fuori uso, non svuotati di tutti i liquidi e di altre componenti pericolose, come rifiuti che presentano una o più delle proprietà di cui all'allegato III della
(3) L'articolo 1, paragrafo 4, della
(4) La Commissione è assistita in tale compito dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della
(5) Le misure previste dalla presente decisione non sono conformi al parere espresso dal suddetto comitato e non possono pertanto essere inserite nella
(6) Il Consiglio non ha preso una decisione sulla proposta della Commissione entro il termine di cui all'articolo 18 della
(7) Di conseguenza spetta alla Commissione adottare le misure proposte,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato alla
La voce "16 01 04 veicoli inutilizzabili" è sostituita da:
"16 01 04 veicoli fuori uso".
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.