Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.3 territorio, ambiente e risorse naturali |
Data: | 16/01/2001 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 2000/532/CE è modificata nel modo seguente: |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.3.62 - Decisione 16 gennaio 2001, n. 118.
Decisione n. 2001/118/CE che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 47)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 2
Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della
- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate (**) come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥ 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥ 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥ 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione
2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
(*) L'espressione “sostanza tossica per il ciclo riproduttivo” è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla
(**) La classificazione e i numeri R si basano sulla
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a),
della
della
Introduzione
1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla
3. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della
5. Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della
6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della
7. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
8. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.
INDICE [1]
(Omissis)"
[1] Indice rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 20 agosto 2004, n. L 272.