§ 6.2.251 - Regolamento 18 dicembre 2007, n. 1497.
Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:18/12/2007
Numero:1497


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Registro del sistema
Art. 3.  Controllo del registro del sistema
Art. 4.  Controlli visivi e manuali
Art. 5.  Riparazione delle perdite
Art. 6.  Controllo di verifica
Art. 7.  Requisiti per i sistemi di nuova installazione
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 6.2.251 - Regolamento 18 dicembre 2007, n. 1497.

Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Nei sistemi di protezione antincendio composti di vari contenitori interconnessi installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, la carica di gas fluorurati ad effetto serra deve essere calcolata sulla base della carica totale dei contenitori in modo da assicurare che la frequenza dei controlli corrisponda alla carica effettiva dei gas fluorurati ad effetto serra.

(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, il registro del sistema di protezione antincendio deve contenere determinate informazioni. Per garantire l’applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre prevedere l’inserimento di ulteriori informazioni nel registro del sistema.

(3) Le informazioni relative alla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere inserite nel registro del sistema. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non è nota, l’operatore del sistema di protezione antincendio deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite.

(4) Prima di effettuare il controllo delle perdite il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro del sistema per individuare eventuali problemi precedenti e consultare le relazioni precedenti.

(5) Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i controlli devono concentrarsi sulle parti del sistema di protezione antincendio in cui è più probabile che si verifichino perdite.

(6) In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla.

(7) L’installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.

(8) Per garantire la riparazione effettiva del sistema, il controllo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema dove sono state individuate le perdite e sulle parti adiacenti.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».

Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

 

     Art. 2. Registro del sistema

1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema».

2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio è indicata nel registro del sistema.

3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato.

 

     Art. 3. Controllo del registro del sistema

1. Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato controlla il registro del sistema.

2. Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici.

 

     Art. 4. Controlli visivi e manuali

1. Per individuare danni e segni di perdite, il personale certificato effettua il controllo visivo dei dispositivi di comando, dei contenitori, dei componenti e dei collegamenti sotto pressione.

2. Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati ad effetto serra dal sistema di protezione antincendio viene verificata dal personale certificato.

3. Costituisce presunzione di perdita una o più delle seguenti situazioni:

a) un sistema fisso di rilevazione delle perdite segnala una perdita;

b) un contenitore segnala una perdita di pressione, regolata secondo la temperatura, di più del 10 %;

c) un contenitore segnala una perdita della quantità di estinguente di più del 5 %;

d) altri segni indicano una perdita della carica.

4. I manometri e i dispositivi di monitoraggio del peso sono controllati una volta ogni 12 mesi per assicurare il loro corretto funzionamento.

 

     Art. 5. Riparazione delle perdite

1. L’operatore assicura che la riparazione o la sostituzione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività.

2. L’operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta.

 

     Art. 6. Controllo di verifica

Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 842/2006, si concentra sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione.

 

     Art. 7. Requisiti per i sistemi di nuova installazione

I sistemi di nuova installazione sono controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l’assenza di perdite.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.