| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 6. ambiente e tutela della salute | 
| Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali | 
| Data: | 08/05/2006 | 
| Numero: | 340 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 6.2.242 - Decisione 8 maggio 2006, n. 340.
Decisione n. 2006/340/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l’applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 12 maggio 2006, n. L 125).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
      (1) La deroga prevista dalla 
(2) Il rispetto in tutta la Comunità del valore limite di 100 ppm fissato dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva n. 94/62/CE potrebbe essere conseguito soltanto attraverso la riduzione del tasso di riciclaggio del vetro, ma tale riduzione non è auspicabile dal punto di vista ambientale.
      (3) Occorre pertanto prorogare la validità della 
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva n. 94/62/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
     L’articolo 6 della 
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.