§ 6.2.229 - Decisione 29 aprile 2004, n. 461.
Decisione n. 2004/461/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:29/04/2004
Numero:461


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 6.2.229 - Decisione 29 aprile 2004, n. 461. [1]

Decisione n. 2004/461/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 96/62/CE istituisce il quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente e stabilisce che devono essere definite modalità di applicazione per la presentazione delle relazioni sulla qualità dell'aria.

      (2) La direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato.

      (3) La decisione 2001/839/CE della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio conteneva un modello sul quale gli Stati membri dovevano basarsi per fornire le informazioni sulla qualità dell'aria richieste ai sensi delle direttive in questione.

      (4) La direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato. La direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria, fissa i valori bersaglio, gli obiettivi di lungo termine, le soglie di informazione e di allerta che comportano determinati obblighi. La comunicazione periodica di informazioni da parte degli Stati membri, in combinazione con la direttiva 96/62/CE, costituisce parte integrante delle direttive in questione ed è un elemento indispensabile per verificare il rispetto degli obblighi di cui sopra.

      (5) Inoltre, per una serie di punti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE con riferimento agli inquinanti contemplati dalle direttive 1999/30/CE, 2002/69/CE e 2002/3/CE, le informazioni devono essere trasmesse su base annua.

      (6) Ai sensi della direttiva 1999/30/CE, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, con la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera e con la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, sono state abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/CEE e 82/884/CEE e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/CEE. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.

      (7) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.

      (8) Il questionario di cui alla decisione 2001/839/CE dovrebbe essere ampliato per comprendere anche gli obblighi annui di comunicazione ai sensi delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE e, a fini di chiarezza e per consentire una migliore valutazione delle relazioni, dovrebbero esservi apportati alcuni adeguamenti correlati alla direttiva 1999/30/CE.

      (9) Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/839/CE dovrebbe essere sostituita.

      (10) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e delle seguenti disposizioni:

     — articolo 3, paragrafi 1, 3, e 4, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 6, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE,

     — articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2000/69/CE, e

     — articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafi 1 e 2, articolo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/3/CE.

 

          Art. 2.

     La decisione n. 2001/839/CE è abrogata.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Questionario per la presentazione delle informazioni

 

in merito alla

 

     direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo come pure alle direttive 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria

 

STATO MEMBRO:............................................................................

INDIRIZZO DA CONTATTARE: ………………………....……………...

ANNO DI RIFERIMENTO:..................................................................... ......

DATA DI REDAZIONE: …………………………………………………………………

 

     Nei moduli allegati si distingue tra le voci da inserire obbligatoriamente e le voci indicate dagli Stati membri su base volontaria. Le voci facoltative appaiono in corsivo.

     Molti di moduli riportati di seguito contengono un numero indefinito di righe e colonne da compilare. Nella descrizione del modulo, il numero di righe o colonne da compilare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indica che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.

     Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dagli Stati membri, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che gli Stati membri non devono modificare.

 

     Elenco dei moduli

Modulo 1 Ente di contatto e recapito

Modulo 2 Delimitazione di zone e agglomerati

Modulo 3 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE

Modulo 4 Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono

Modulo 5 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati

Modulo 6 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono

Modulo 7 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri

Modulo 8 Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza

Modulo 9 Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio e gli obiettivi di lungo termine per l'ozono

Modulo 10 Elenco delle zone e agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari

Modulo 11 Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza

Modulo 12 Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

Modulo 13 Singoli casi di superamento delle soglie per l'ozono

Modulo 14 Superamento dei valori limite per l'ozono

Modulo 15 Statistiche annue relative all'ozono

Modulo 16 Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono

Modulo 17 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2

Modulo 18 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM2,5

Modulo 19 Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli

Modulo 20 Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19

Modulo 21 Superamento dei valori limite dell'SO2 dovuto a fonti naturali

Modulo 22 Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri

Modulo 23 Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto a eventi naturali

Modulo 24 Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade

Modulo 25 Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero

Modulo 26 Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE

Modulo 27 Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

 

     Elenco delle tabelle

Tabella 1 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: codici standard

Tabella 2 Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

Tabella 3 Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

Tabella 4 Fonti naturali di SO2: codici standard

Tabella 5 Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM10: codici standard

 

 

     Modulo 1. Ente di contatto e recapito

 

Nome dell'ente da contattare

Recapito postale

Nome della persona da contattare

Numero telefonico della persona da contattare

Numero di fax della persona da contattare

Indirizzo e-mail della persona da contattare

Eventuali chiarimenti

 

     Nota al modulo 1:

     È opportuno che lo Stato membro indichi l'ente e, se possibile, la persona da contattare a livello nazionale, così da consentire alla Commissione di ottenere i chiarimenti eventualmente necessari in merito al questionario.

 

     Modulo 2. Delimitazione di zone ed agglomerati [articoli 5 e articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/62/CE]

 

 

Zone

Nome completo della zona

 

Codice della zona

 

Inquinante/i, o singoli obiettivi di protezione, relativi alla zona

 

Tipo (ag/nonag)

 

Area (km2)

 

Popolazione

 

Coppie di coordinate dei confini della zona

 

Coppie di coordinate dei confini della zona

 

Coppie di coordinate dei confini della zona

 

 

     Note al modulo 2:

      (1) Lo Stato membro non dovrebbe indicare solo il nome della zona, ma anche un codice unico a essa relativo.

      (2) Lo Stato membro dovrebbe indicare l'inquinante (o gli inquinanti) della zona utilizzando i codici: «S» per SO2, «N» per NO2/NOx, «P» per le PM10 e «L» per il piombo, «B» per il benzene, «C» per il monossido di carbonio e «O» per l'ozono, separati da un punto e virgola, o «A» se nella zona sono presenti tutti gli inquinanti citati. Se le zone sono state definite separatamente per la protezione della salute, degli ecosistemi e della vegetazione, lo Stato membro dovrebbe utilizzare i seguenti codici: «SH» per la protezione della salute dall'SO2, «SE» per la protezione degli ecosistemi dall'SO2, «NH» per la protezione della salute dal NO2 e «NV» per la protezione della vegetazione dai NOx.

      (3) Si dovrebbe indicare se la zona è un agglomerato (codice: «ag») o no (codice: «nonag»).

      (4) Su base volontaria, gli Stati membri possono aggiungere l'estensione dell'area e la popolazione della zona per un'ulteriore elaborazione dei dati a livello europeo.

      (5) Per un'ulteriore elaborazione dei dati, lo Stato membro dovrebbe includere l'indicazione dei confini della zona in formato standard (poligoni, impiegando le coordinate geografiche secondo la norma ISO 6709: longitudine e latitudine geografiche). Lo Stato membro deve inserire separatamente una carta delle zone (in formato elettronico o cartaceo) per facilitare la corretta interpretazione dei dati ad esse relativi. Come requisito minimo, lo Stato membro deve fornire i confini della zona nel modulo 2 o su una cartina.

 

     Modulo 3. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE (allegato IX) e della direttiva 2000/69/CE (allegato VII)

 

Codice EoI della stazione

Codice della stazione locale

Codice/i della zona

Impiego per la direttiva

Impiego per la direttiva/codice del metodo di misurazione per le PM10 e le PM2,5

Fattore o equazione di correzione impiegati

Funzione della stazione

 

 

 

SO2

NO2

Nox

Piombo

Benzene

CO

PM10

PM2,5

PM10

PM2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Note al modulo 3:

      (1) Nel modulo 3 e in altri moduli del questionario, «codice della stazione EoI» si riferisce al codice in uso per lo scambio di dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni. Il «codice locale della stazione» è il codice utilizzato nello Stato membro o nella regione.

      (2) Lo Stato membro deve identificare nella terza colonna la zona (o le zone) che si applicano all'ozono nelle quali si trova la stazione. Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola.

      (3) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «SO2», «NO2», «NOx», «Piombo», «Benzene» e «CO» per indicare se la misurazione è utilizzata ai sensi della direttiva 1999/30/CE o della direttiva 2000/69/CE, inserendo un segno «y» se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. Si ricordi che una crocetta nella casella NOx implica che la stazione è situata in una località in cui si applicano i valori limite per la vegetazione. Se la stazione si trova nelle immediate vicinanze di fonti specifiche di piombo, come indicato nell'allegato IV della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicarlo con la sigla «SS» invece del segno «y».

      (4) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne «PM10» e «PM2,5» per indicare se ci si serve della misurazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE, specificando anche quale metodo di misurazione è stato impiegato. Quando viene usato un metodo di misurazione per effettuare la valutazione richiesta dalla direttiva, lo Stato membro dovrebbe compilare la casella con il numero di codice del metodo (cfr. nota 5); in caso contrario, la casella dovrebbe essere lasciata vuota. Per i livelli delle PM2,5 non si richiede una valutazione formale conforme all'articolo 6 della direttiva 96/62/CE.

      (5) Si può indicare il codice del metodo di misurazione per le PM10 o le PM2,5 servendosi di uno dei codici standard indicati nel questionario (cfr. tabella 1) o di un codice indicato dallo Stato membro con riferimento a un elenco separato di metodi descritti dallo Stato membro (cfr. modulo 7). La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario. Se il metodo di misurazione è stato cambiato durante l'anno, lo Stato membro deve indicare entrambi i codici in quest'ordine: prima il metodo impiegato per il periodo di tempo più lungo, poi l'altro, separati da un punto e virgola.

     (6) Quando il metodo di misurazione per le PM10 o le PM2,5 non è il metodo di riferimento, cioè il metodo provvisorio di riferimento stabilito all'allegato IX della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicare il fattore di correzione impiegato per moltiplicare le concentrazioni misurate e ottenere le concentrazioni riportate nel questionario, o indicare l'equazione di correzione corrispondente. Se è stata applicata un'equazione di correzione, si può utilizzare un formato libero in cui la concentrazione misurata dovrebbe essere indicata con «CM» e la concentrazione riportata con 'CR', impiegando preferibilmente la forma CR = f(CM). Se si dimostra che i risultati del metodo impiegato sono equivalenti senza che si renda necessaria l'applicazione di una correzione, lo Stato membro deve segnalarlo indicando il valore «1» per il fattore o l'equazione di correzione.

      (7) La voce «Funzione della stazione» indica se la stazione si trova in una località in cui sono applicabili a) i valori limiti per la salute, il valore limite dell'SO2 per gli ecosistemi e il valore limite del NOx per la vegetazione (codice «HEV»); b) solo i valori limite per la salute e il valore limite dell'SO2 per gli ecosistemi (codice «HE»); c) solo il valore limite per la salute e il valore limite del NOx per la vegetazione (codice «HV»); o d) solo i valori limite per la salute (codice «H»).

 

     Modulo 4. Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono (allegati III, IV e VI della direttiva 2002/3/CE)

 

Codice EoI della stazione

Codice della stazione locale

Codice della zona

Tipo di stazione

Impiego in relazione alla direttiva 2002/3/CE

 

 

 

 

O3

NO2

NOx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Note al modulo 4:

      (1) Lo Stato membro deve indicare nella terza colonna la zona in cui si trova la stazione.

      (2) Lo Stato membro dovrebbe utilizzare le colonne «O3», «NO2» e «NOx» per indicare se la misurazione è utilizzata per la valutazione ai sensi della direttiva 2002/3/CE, inserendo un segno «y» se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. La colonna «NO2» indica le misurazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/3/CE e la colonna 'NOx' indica le misurazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE.

      (3) Il «tipo di stazione» è definito conformemente all'allegato IV della direttiva 2002/3/CE. Dovrebbero essere usati i seguenti codici: «U» per urbano, «S» per suburbano, «R» per rurale e «RB» per rurale di fondo.

 

     Modulo 5. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati (allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

 

 

Stazioni

Codice EoI della stazione

 

Codice della stazione locale

 

Codice della zona applicabile all'ozono

 

Etano

 

Etilene

 

Acetilene

 

Propano

 

Propene

 

n-Butano

 

i-Butano

 

1-Butene

 

trans-2-Butene

 

cis-2-Butene

 

1,3-butadiene

 

n-Pentano

 

i-Pentano

 

1-Pentene

 

2-Pentene

 

Isoprene

 

n-Esano

 

i-Esano

 

n-Eptano

 

n-Ottano

 

i-Ottano

 

Benzene

 

Toluene

 

Etilbenzene

 

m+p-Xylene

 

o-Xylene

 

1,2,4-Trimetilbenzene

 

1,2,3-Trimetilbenzene

 

1,3,5-Trimetilbenzene

 

Formaldeide

 

Idrocarburi totali diversi dal metano

 

 

     Note al modulo 5:

      (1) Nel modulo 5 gli Stati membri dovrebbero indicare per ciascuna stazione e per ciascuna sostanza valutata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE il metodo di misurazione mediante uno dei codici standard di cui al presente questionario (cfr. tabella 1) o un codice definito dagli Stati membri (modulo 7).

      (2) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere «adeguati composti organici volatili», l'elenco presentato nel modulo 5 costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della direttiva 2002/3/CE.

 

     Modulo 6. Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono (allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

 

 

Stazioni

Codice EoI della stazione

 

Codice della stazione locale

 

Codice della zona applicabile all'ozono

 

 

     Nota al modulo 6:

     Nella colonna più a sinistra del modulo 6, gli Stati membri dovrebbero indicare i precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE diversi da quelli indicati nel modulo 5. Nel modulo 6 gli Stati membri dovrebbero indicare per ciascuna stazione e per ciascuna sostanza valutata il metodo di misurazione mediante uno dei codici standard di cui al presente questionario (cfr. tabella 1) o un codice definito dagli Stati membri (modulo 7). La nota 2 del modulo 5 si applica quindi al modulo 6.

 

     Tabella 1. Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10 e delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: codici standard (1)

 

Codice del metodo

Descrizione

M1

PM10 o PM2,5: Beta-assorbimento

M2

PM10 o PM2,5: Gravimetria per PM10 e/o PM2,5 — misurazione continua

M2dxxx

PM10 o PM2,5: Gravimetria per PM10 e/o PM2,5 — misurazione a campione; dove xxx è il numero dei giorni misurati. Esempio: il campionamento casuale su 180 giorni dell'anno è indicato da M2d180.

M3

PM10 o PM2,5: Microbilancia a oscillazione per PM10 e/o PM2,5

M4

Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, NMHC calcolati a partire dagli HC totali meno il metano; FID

M5

Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, dopo separazione cromatografica degli NMHC dal metano; FID

M6

COV individuali: campionamento automatico e analisi online; preconcentrazione criogenica del campione, rilevamento GC/FID (MS)

M7

COV individuali: campionamento completo di aria in contenitore; analisi offline mediante GC/FID (MS)

M8

COV individuali: campionamento attivo su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente

M9

COV individuali: campionamento diffuso su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente

M10sottocodice (2)

Formaldeide: campionamento con DNPH; analisi offline degli idrazoni mediante HPLC con rilevamento a UV (360 nm)

M11 sottocodice 1

Formaldeide: campionamento con HMP; analisi offline dell'oxazolidine mediante GC-NPD

M12 sottocodice 2

Formaldeide: campionamento con bisolfito e acido cromotropico; analisi offline mediante spettrometria (580 nm)

 

(1) DNPH: Dinitrofenilidrazina; FID: Rivelatore a ionizzazione di fiamma GC: Gas cromatografia; HC: Idrocarburi; HMP: Idrossi-metilpiperidina; HPLC: Cromatografia liquida ad alta pressione; MS: Spettrometro di massa NMHC: Idrocarburi diversi dal metano; NPD: Azoto fosforo rivelatore; UV: Ultravioletti; COV: Composti organici volatili.

(2) Per il campionamento con impinger: utilizzare il sottocodice «IM»; campionamento attivo su sorbenti: sottocodice «AS»; campionamento diffuso: sottocodice «DI». Esempio: «M10AS».

 

     Modulo 7. Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM10, delle PM2,5 e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (allegato IX della direttiva 1999/30/CE e allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

 

Codice del metodo

Descrizione

 

 

 

     Modulo 8. Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite (VL) o i valori limite più i margini di tolleranza (VL + MDT) (articoli 8, 9 e 11 della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, III e IV della direttiva 1999/30/CE e allegati I e II della direttiva 2000/69/CE) Modulo 8a. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per l'SO2

 

Codice della zona

VL per la salute (media oraria)

VL per la salute (media giornaliera)

VL per gli ecosistemi (media annua)

VL per gli ecosistemi (media invernale)

 

> VL + MOT

£ VL + MOT; > VL

£ VL

> VL

£ VL

> VL

£ VL

> VL

£ VL

 

 

     Modulo 8b. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per NO2/NOx

 

Codice della zona

VL per la salute (media oraria)

VL per la salute (media annua)

VL per la vegetazione

 

> VL + MOT

£ VL + MOT; > VL

£ VL

> VL + MOT

£ VL + MOT; > VL

£ VL

> VL

£ VL

 

 

     Modulo 8c. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per le PM10

 

Codice della zona

VL (media giornaliera) Fase 1

VL (media annua) Fase 1

VL (media giornaliera) Fase 2

VL (media annua) Fase 2

 

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

> LV

£ LV

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

 

 

     Modulo 8d. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il piombo

 

Codice della zona

LV

 

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

SS

 

 

     Modulo 8e. Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il benzene

 

Codice della zona

LV

 

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

Art. 3(2)

 

 

     Modulo 8f. Elenco delle zone in relazione ai valori limite per il monossido di carbonio

 

Codice della zona

LV

 

> LV + MOT

£ LV + MOT; > LV

£ LV

 

     Note al modulo 8:

      (1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

> VL + MOT

superiore al valore limite più margine di tolleranza

£ VL + MOT; > VL:

inferiore o pari al valore limite più margine di tolleranza, ma superiore al valore limite

£ VL:

inferiore o pari al valore limite

> VL:

superiore al valore limite

FS:

dovuto a fonti specifiche, cfr. nota 7

Art. 3(2)

periodo di proroga concesso, cfr. nota 8

      (2) «> VL + MOT» dovrebbe essere letto come «> VL» quando il margine di tolleranza è sceso a 0 %. In questo caso la colonna intitolata «£ LV + MOT; > VL» non dovrebbe essere usata.

      (3) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».

      (4) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con «m» invece che con «y».

      (5) Per le soglie relative agli ecosistemi e alla vegetazione, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite. Per le zone in cui non esistono aree in cui si applicano questi valori limite, nella colonna «£ LV» si deve apporre una «n».

      (6) Per media invernale si intende il periodo che va dal 1o ottobre dell'anno che precede l'anno di riferimento al 31 marzo dell'anno di riferimento.

      (7) Se la situazione di superamento indicata nel modulo 8d è dovuta unicamente al superamento verificatosi in un'area situata nelle immediate vicinanze di fonti specifiche definite come tali in conformità all'allegato IV della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve segnalarlo inserendo un segno «y» nella casella contrassegnata «FS».

      (8) Nel modulo 8e, «VL» si riferisce ai valori limite specificati nell'allegato I della direttiva 2000/69/CE. Nel caso delle zone per le quali la Commissione ha concesso un periodo di proroga per il benzene in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/69/CE, lo Stato membro deve inserire un segno «y» nella casella contrassegnata «Art. 3(2)».

 

     Modulo 9. Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio o gli obiettivi di lungo termine per l'ozono (allegato I della direttiva 2002/3/CE)

 

Codice della zona

Soglie per la salute

Soglie per la vegetazione

 

> TV

£ TV; > LTO

£ LTO

> TV

£ TV; > LTO

£ LTO

 

     Note al modulo 9:

     I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

> VB:

al di sopra dei valori bersaglio per l’ozono;

£ VB; > OLT:

pari o inferiore al valore bersaglio ma al di sopra dell’obiettivo di lungo termine per l’ozono;

£ OLT:

pari o inferiore all’obiettivo di lungo termine per l’ozono.

      (1) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».

      (2) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con »m« invece che con »y«.

      (3) La situazione deve essere valutata ogni 3 anni per i valori bersaglio per la salute e ogni 5 anni per i valori bersaglio per la vegetazione.

 

     Modulo 10. Elenco delle zone e agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori (SVS) e le soglie di valutazione inferiori (SVI), e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari (articolo 6 della direttiva 96/62/CE, articolo 7, paragrafo 3, e allegato V della direttiva 1999/30/CE, articolo 5, paragrafo 3, e allegato III della direttiva 2000/69/CE e articolo 9, paragrafo 1, e allegato VII della direttiva 2002/3/CE)

 

     Modulo 10a. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per l'SO2

 

Codice della zona

SVS e SVI relativi al VL per la salute (media giornaliera)

SVS e SVI relativi al VL per gli ecosistemi (media invernale)

VS

 

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

 

 

 

     Modulo 10b. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per NO2/NOx

 

Codice della zona

SVS e SVI relativi al VL per la salute (media oraria)

SVS e SVI relativi al VL per la salute (media annua)

SVS e SVI relativi ai VL per la vegetazione VL

VS

 

> SVS

£ SVS;> SVI

£ SVI

> SVS

£ SVS;> SVI

£ SVI

> SVS

£ SVS;> SVI

£ SVI

 

 

 

     Modulo 10c. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per le PM10

 

Codice della zona

SVS e SVI (media giornaliera)

SVS e SVI (media annua)

VS

 

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

 

 

 

     Modulo 10d. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il piombo

 

Codice della zona

SVS e SVI

VS

 

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

 

 

     Modulo 10e. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il benzene

 

Codice della zona

SVS e SVI

VS

 

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

 

 

 

     Modulo 10f. Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il monossido di carbonio

 

Codice della zona

SVS e SVI

VS

 

> SVS

£ SVS; > SVI

£ SVI

 

 

 

     Modulo 10g. Elenco delle zone in relazione alla valutazione supplementare per l'ozono

 

Codice della zona

VS

 

 

     Note al modulo 10:

      (1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

> SVS

superiore alla soglia di valutazione superiore

£ SVS; > SVI:

inferiore o pari alla soglia di valutazione superiore, ma superiore alla soglia di valutazione inferiore

£ SVI

inferiore o pari alla soglia di valutazione inferiore

VS:

valutazione supplementare, cfr. nota 6

      (2) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «y».

      (3) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con «m» invece che con «y».

      (4) Per le soglie relative agli ecosistemi, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite pertinenti.

      (5) Il superamento della SVS e della SVI viene giudicato sulla base dell'anno di riferimento e dei quattro anni precedenti, secondo i requisiti dell'allegato V, sezione II, della direttiva 1999/30/CE e dell'allegato III, sezione II, della direttiva 2000/69/CE.

      (6) Lo Stato membro deve indicare nella colonna «VS» se le informazioni provenienti dalle stazioni fisse di misurazione siano state completate con dati di altre fonti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/30/CE, all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/69/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/3/CE.

 

     Modulo 11. Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza (MDT) [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, IV e V della direttiva 1999/30/CE e allegati I e II della direttiva 2000/69/CE]

 

     Modulo 11. Superamento del valore limite per l'SO2 più MDT per la salute (media oraria)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Ora

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

     Modulo 11b. Superamento del valore limite per l'SO2 per la salute (media giornaliera)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

     Modulo 11c. Superamento del valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media annua)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

     Modulo 11d. Superamento del valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media invernale)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

     Modulo 11e. Superamento del valore limite per l'NO2 più MDT per la salute (media oraria)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Ora

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

     Modulo 11f. Superamento del valore limite per NO2 più MDT per la salute (media annua)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

     Modulo 11g. Superamento del valore limite per NOx per la vegetazione

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

     Modulo 11h. Superamento del valore limite per le PM10 più MDT (fase 1; media giornaliera)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

     Modulo 11i. Superamento del valore limite per le PM10 più MDT (fase 1; media annua)

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

 

     Modulo 11j. Superamento del valore limite per il piombo più MDT

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

 

 

     Modulo 11k. Superamento del valore limite per il benzene più MDT

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

Art. 3(2)

 

 

     Modulo 11l. Superamento del valore limite per il monossido di carbonio più MDT

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Livello (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

     Note al modulo 11:

      (1) È fortemente consigliato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione EoI con il codice della stazione nell'apposita casella.

      (2) L'espressione «valore limite più MDT» dovrebbe essere intesa come «valore limite» quando il margine di tolleranza scende allo 0 %.

      (3) «Mese» e «giorno del mese» dovrebbero essere indicati con i rispettivi numeri (1-12 e 1-31). L'«ora» dovrebbe essere indicata come «1» per l'ora compresa tra le 00:00h e le 00:01h ecc.

      (4) Si riportano tutti i casi di superamento del valore limite più il margine di tolleranza registrato in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.

      (5) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 2) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 12). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.

      (6) Nel caso delle zone per le quali la Commissione ha concesso un periodo di proroga, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/69/CE, lo Stato membro dovrebbe inserire un segno «y» nella casella contrassegnata da «Art. 3(2)».

      (7) Se non sono stati riscontrati casi di superamento oltre al numero di quelli consentiti, lo Stato membro è invitato ad apporre la dicitura «nessun superamento» nella casella di sinistra della prima riga.

 

     Tabella 2. Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

 

Codice del motivo

Descrizione

S1

Centro urbano con alta densità di traffico

S2

Vicinanza a una arteria di grande traffico

S3

Industrie locali, in particolare generazione di energia

S4

Attività di estrazione mineraria

S5

Riscaldamento domestico

S6

Emissioni da fonti industriali

S7

Emissioni da fonti non industriali

S8

Fonte(i) o evento(i) di origine naturale

S9

Spargimento invernale di sabbia sulle strade

S10

Inquinamento atmosferico proveniente da fonti esterne rispetto allo Stato membro

S11

Distributore di benzina locale

S12

Parcheggio

S13

Deposito di benzene

 

     Modulo 12. Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri [articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, IV e V della direttiva 1999/30/CE e allegati I e II della direttiva 2000/69/CE]

 

Codice del motivo

Descrizione

 

     Modulo 13. Singoli casi di superamento delle soglie per l'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della direttiva 2002/3/CE]

 

     Modulo 13a. Superamento della soglia di informazione per l'ozono

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Concentrazione media oraria massima di ozono (mg/m3) nel periodo di superamento

Codice/i dei motivi

Momento di inizio del periodo di superamento

Numero totale di ore di superamento

Concentrazione oraria di NO2 (mg/m3) nel periodo di massima concentrazione

 

 

     Modulo 13b. Superamento della soglia di allerta per l'ozono

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Concentrazione media oraria massima di ozono (mg/m3) nel periodo di superamento

Codice/i dei motivi

Momento di inizio del periodo di superamento

Numero totale di ore di superamento

Concentrazione oraria di NO2 (mg/m3) nel periodo di massima concentrazione

 

     Modulo 13c. Superamento dell'obiettivo di lungo termine dell'ozono per la protezione della salute

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Mese

Giorno del mese

Concentrazione media massima giornaliera su un periodo di 8 ore (mg/m3)

Codice/i dei motivi

 

     Note al modulo 13:

     (1) Per il «Codice/i dei motivi» cfr. la nota 5 al modulo 11.

     (2) Moduli 13a e 13b: un periodo di superamento è un periodo continuo o un singolo giorno di calendario durante il quale la soglia è stata continuamente superata. Un periodo non può comprendere più ore di un singolo giorno di calendario. Se in un giorno di calendario si verifica più di un periodo di superamento, ciascun periodo deve essere indicato separatamente.

     (3) La disposizione che impone di comunicare le misurazioni dei valori di NO2 è limitata a un minimo del 50 % dei punti di campionamento di O3 (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/3/CE).

 

     Modulo 14. Superamento dei valori bersaglio per l'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della direttiva 2002/3/CE]

 

     Modulo 14a. Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la salute umana

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

Numero di giorni di superamento per anno civile (media su tre anni)

Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a tre anni: anno o anni civili presi in considerazione

 

     Modulo 14b. Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la vegetazione

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

AOT40 (maggio-luglio) (mg/m3) media su 5 anni

Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a 5 anni: anno o anni civili presi in considerazione (almeno 3 anni)

 

     Note al modulo 14:

     (1) I dati dovrebbero essere coerenti con le disposizioni dell'allegato I, sezione II, note a piè di pagina b e c della direttiva 2002/3/CE. Se non è stato possibile determinare le medie su tre e cinque anni sulla base di una serie di dati annuali organici e consecutivi, ciascun anno preso in considerazione ai fini del calcolo dovrebbe essere indicato nella colonna più a destra, separato con un punto e virgola dagli altri anni.

     (2) Modulo 14a: Si riportano tutti i casi di superamento del valore bersaglio registrati in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.

 

     Modulo 15. Statistiche annue relative all'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato III della direttiva 2002/3/CE]

 

Codice della zona

Codice EoI della stazione

AOT40 per la protezione della vegetazione (µg/m3.h)

AOT40 per la protezione delle foreste (µg/m3.h)

Media annua

 

 

Valore

Numero di dati validi

Valore

Numero di dati validi

 

 

     Nota al modulo 15:

     Il numero di dati validi per AOT40 si riferisce ai dati orari disponibili nel periodo interessato (per la protezione della vegetazione tra le 8:00 e le 20:00 da maggio a luglio, massimo 1104 ore; per la protezione delle foreste tra le 8:00 e le 20:00 da aprile a settembre, massimo 2196 ore).

 

     Modulo 16. Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono [articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e allegato VI della direttiva 2002/3/CE]

 

     Modulo 16a. Concentrazioni medie annue dei composti organici volatili raccomandati

 

 

Stazioni

Codice EoI della stazione

 

Etano

 

Etilene

 

Acetilene

 

Propano

 

Propilene

 

n-butano

 

i-butano

 

1-butene

 

trans-2-butene

 

cis-2-butene

 

1.3-butadiene

 

n-pentano

 

i-pentano

 

1-Pentene

 

2-Pentene

 

Isoprene

 

n-esano

 

i-esano

 

n-Eptano

 

n-ottano

 

i-ottano

 

Benzene

 

Toluene

 

Etilbenzene

 

m+p-xilene

 

o-xilene

 

1,2,4-Trimetilbenzene

 

1,2,3-Trimetilbenzene

 

1,3,5-Trimetilbenzene

 

Formaldeide

 

Idrocarburi totali escluso il metano

 

 

     Modulo 16b. Concentrazioni annue medie di altri precursori dell'ozono

 

 

Stazioni

Codice EoI della stazione

 

 

     Note al modulo 16:

     (1) Nella prima riga del modulo 16a lo Stato membro dovrebbe indicare i codici della stazione EoI e nelle righe successive le concentrazioni medie annue dei precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE.

     (2) Per i precursori dell'ozono diversi da quelli indicati nel modulo 16a e valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/3/CE, lo Stato membro dovrebbe compilare il modulo16b seguendo la struttura del modulo 16a, indicando queste altre sostanze nella prima colonna.

     (3) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere «adeguati composti organici volatili», l'elenco presentato nel modulo 16a costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della direttiva 2002/3/CE.

     (4) Le concentrazioni che sono state comunicate in ottemperanza alla decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni non dovrebbero essere indicate nel modulo 16.

 

     Modulo 17. Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO2 (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/30/CE)

 

Codice EoI della stazione

Numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno oltrepassato500 m (g/m3)

Numero di giorni dell'anno solare in cui si sono verificate tali concentrazioni

Numero di giorni di cui alla colonna precedente, nei quali la concentrazione oraria di biossido di zolfo ha contemporaneamente superato 350 mg/m3

Concentrazione massima registrata sui dieci minuti (mg/ m3)

Data in cui si è verificata la concentrazione massima

 

 

 

 

 

Mese

Giorno del mese

 

     Nota al modulo 17:

     Non è necessario compilare il modulo se lo Stato membro non è in grado di registrare i dati sulla concentrazione di biossido di zolfo sui dieci minuti.

 

     Modulo 18. Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM2,5 (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/30/CE)

 

Codice EoI della stazione

Media aritmetica (µg/m³)

Mediana (µg/m³)

98° percentile (µg/m³)

Concentrazione massima (µg/m³)

 

 

     Modulo 19. Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, sezione II, della direttiva 1999/30/CE, articolo 5, paragrafo 3, e allegato VI, sezione II, della direttiva 2000/69/CE e articolo 9, paragrafo 1, e allegato VII, sezione II, della direttiva 2002/3/CE)

 

     Modulo 19a. Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'SO2 e metodi impiegati per conseguirli

     (Omissis)

 

     Modulo 19b. Risultati tabulati della valutazione supplementare per NO2/NOx e metodi impiegati per conseguirli

     (Omissis)

 

     Modulo 19c.1. Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM10 e metodi impiegati per conseguirli (fase 1)

     (Omissis)

 

     Modulo 19c.2. Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM10 e metodi impiegati per conseguirli

(fase 2)

     (Omissis)

 

     Modulo 19d. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il piombo e metodi impiegati per conseguirli

 

Codice della zona

Superiore al VL

 

Superficie

Lunghezza della strada

Popolazione esposta

 

km2

Metodologia

km

Metodologia

Numero

Metodologia

 

     Modulo 19e. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il benzene e metodi impiegati per conseguirli

 

Codice della zona

Superiore al VL

 

Superficie

Lunghezza della strada

Popolazione esposta

 

km2

Metodologia

km

Metodologia

Numero

Metodologia

 

     Modulo 19f. Risultati tabulati della valutazione supplementare per il monossido di carbonio e metodi impiegati per conseguirli

 

Codice della zona

Superiore al VL

 

Superficie

Lunghezza della strada

Popolazione esposta

 

km2

Metodologia

km

Metodologia

Numero

Metodologia

 

     Modulo 19g. Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'ozono e metodi impiegati per conseguirli

     (Omissis)

 

     Note al modulo 19:

      (1) «Metodologia» è un codice indicato dallo Stato membro che rinvia a un elenco separato di riferimenti (modulo 20) a pubblicazioni o relazioni in cui viene documentato il metodo supplementare. Il modulo 20 fa parte della relazione alla Commissione; non devono invece essere inviate alla Commissione le pubblicazioni e relazioni a cui si fa riferimento.

      (2) Al modulo 19 si possono accludere cartine indicanti la distribuzione delle concentrazioni. Si raccomanda allo Stato membro di compilare se possibile cartine che indichino la distribuzione delle concentrazioni in ciascuna zona e agglomerato. Relativamente alle concentrazioni, si raccomanda di fornire isolinee dei parametri impiegati per esprimere le soglie di qualità dell'aria (cfr. tabella 3), servendosi di isolinee a intervalli del 10 % della soglia.

      (3) Le informazioni dovrebbero fare riferimento al pertinente periodo su cui è calcolata la media per gli obiettivi di lungo termine (1 anno), i valori bersaglio per la salute (3 anni) e i valori bersaglio per la vegetazione (5 anni).

 

     Tabella 3. Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

 

Inquinante

Parametri

SO2

99,7o percentile delle medie orarie; 98,9° percentile delle medie giornaliere; media annua; media invernale

NO2

99,8o percentile delle medie orarie

NO2/Nox

Media annua

PM10

90,1o percentile delle medie giornaliere (fase 1); 97,8o percentile delle medie giornaliere (fase 2)

PM10 e PM2,5

Media annua

Piombo

Media annua

Benzene

Media annua

Monossido di carbonio

Media massima giornaliera calcolata su 8 ore

Ozono

92,9o percentile delle medie giornaliere calcolate su 8 ore nel corso degli ultimi 3 anni; media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell’anno di riferimento; AOT40 (da maggio a giugno) — media sugli ultimi 5 anni

 

     Modulo 20. Elenco dei riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19 (articolo 7, paragrafo 3, e allegato VIII, sezione II, della direttiva 1999/30/CE)

 

Metodologia

Riferimento completo

 

 

     Modulo 21. Superamento dei valori limite di SO2 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/30/CE)

 

     Modulo 21a. Valore limite per l'SO2 per la salute (media oraria)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Codice/i delle fonti naturali

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

 

     Modulo 21b. Valore limite per l'SO2 per la salute (media giornaliera)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Codice/i delle fonti naturali

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

     Modulo 21c. Valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media annua)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Codice/i delle fonti naturali

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

     Modulo 21d. Valore limite per l'SO2 per gli ecosistemi (media invernale)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Codice/i delle fonti naturali

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

     Nota al modulo 21:

     Si può segnalare la fonte naturale che ha causato il superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 4) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di fonti naturali fornito dallo Stato membro (modulo 22).

 

     Tabella 4. Fonti naturali di SO2: codici standard

 

Codice/i delle fonti naturali

Descrizione

A1

Vulcanismo nello Stato membro

A2

Vulcanismo al di fuori dello Stato membro

B

Zone umide litoranee

C1

Incendi di origine naturale nello Stato membro

C2

Incendi di origine naturale al di fuori dello Stato membro

 

     Modulo 22. Fonti naturali di SO2: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/30/CE)

 

Codice/i delle fonti naturali

Descrizione

 

 

     Modulo 23. Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto a eventi naturali (articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 1999/30/CE)

 

     Modulo 23a. Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media giornaliera)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Codice/i delle fonti naturali

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

 

     Modulo 23b. Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media annua)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Concentrazione media annuale

Codice/i delle fonti naturali

Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale

Riferimento alla motivazione

 

     Nota al modulo 23:

     Si può indicare l'evento naturale per mezzo di uno o più dei codici standard forniti dal questionario (cfr. tabella 5).

 

     Tabella 5. Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM10: codici standard

 

Codice/i degli eventi naturali

Descrizione

A1

Eruzione vulcanica nello Stato membro

A2

Eruzione vulcanica al di fuori dello Stato membro

B1

Attività sismica nello Stato membro

B2

Attività sismica al di fuori dello Stato membro

C1

Attività geotermica nello Stato membro

C2

Attività geotermica al di fuori dello Stato membro

D1

Incendi spontanei nello Stato membro

D2

Incendi spontanei al di fuori dello Stato membro

E1

Tempeste di vento nello Stato membro

E2

Tempeste di vento al di fuori dello Stato membro

F1

Risospensione atmosferica nello Stato membro

F2

Risospensione atmosferica al di fuori dello Stato membro

G1

Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche nello Stato membro

G2

Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche al di fuori dello Stato membro

 

     Modulo 24. Superamento dei valori limite delle PM10 dovuto alla sabbiatura invernale delle strade (articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 1999/30/CE)

 

     Modulo 24a. Contributo della sabbiatura invernale al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media giornaliera)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Numero di casi di superamento registrati

Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo della sabbiatura invernale

Riferimento alla motivazione

 

 

     Modulo 24b. Contributo della sabbiatura invernale al superamento del valore limite per le PM10 (fase 1; media annua)

 

Zona

Codice EoI della stazione

Media annua

Concentrazione media annua stimata dopo la sottrazione del contributo della sabbiatura invernale

Riferimento alla motivazione

 

     Modulo 25. Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero (articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 96/62/CE)

 

     Modulo 25a. Informazioni generali

 

Lo Stato membro ha consultato altri Stati membri su fenomeni di notevole inquinamento atmosferico proveniente da altri Stati membri? Si prega di indicare con «y» la risposta affermativa e con «n» la risposta negativa

(y o n)

 

     Modulo 25b. Dettagli per Stato membro

     (Omissis)

 

     Nota al modulo 25b:

      (1) Completare solo in caso di risposta affermativa, utilizzando «y».

 

     Modulo 26. Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE da segnalare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE

 

Inquinante

Valore limite superato

Metodo di monitoraggio impiegato

Codice EoI della stazione

Livello misurato (mg/m3)

Codice/i dei motivi

Misure prese

 

     Note al modulo 26:

      (1) Il valore numerico del valore limite superato dovrebbe essere indicato nella seconda colonna.

      (2) Per l'SO2 e le particelle in sospensione si dovrebbe indicare se è stato utilizzato il metodo dei fumi neri o il metodo gravimetrico.

      (3) È vivamente raccomandato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione.

      (4) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 5) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 27). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.

 

     Modulo 27. Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE)

 

Codice del motivo

Descrizione

 


[1] Decisione rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2004, n. L 202 e abrogata dall'art. 15 della Decisione n. 2011/850/UE.