§ 6.2.58 - Direttiva 27 settembre 1996, n. 62.
Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:27/09/1996
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Attuazione e responsabilità.
Art. 4.  Determinazione dei valori limite e delle soglie di allarme per l'aria ambiente.
Art. 5.  Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente.
Art. 6.  Valutazione della qualità ambiente.
Art. 7.  Miglioramento della qualità dell'aria ambiente.
Art. 8.  Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite.
Art. 9.  Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori al valore limite.
Art. 10.  Misure applicabili in caso di superamento delle soglie di allarme.
Art. 11.  Trasmissione delle informazioni e relazioni.
Art. 12.  Comitato e sue funzioni.
Art. 13.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in [...]
Art. 14.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 15.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.2.58 - Direttiva 27 settembre 1996, n. 62. [1]

Direttiva n. 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

(G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 296).

 

     Art. 1. Obiettivi.

     Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a:

     - definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

     - valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni;

     - disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;

     - mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva s'intende per:

     1) «aria ambiente»: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

     2) «inquinante»: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

     3) «livello»: concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;

     4) «valutazione»: qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

     5) «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

     6) «valore obiettivo»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

     7) «soglia di allarme»: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della presente direttiva;

     8) «margine di superamento»: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

     9) «zona»: parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;

     10) «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, una densità abitativa per km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

 

          Art. 3. Attuazione e responsabilità.

     Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:

     - attuare la presente direttiva;

     - valutare la qualità dell'aria ambiente;

     - autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);

     - garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l'altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

     - effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

     - coordinare, sul proprio territorio, i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione. Qualora gli Stati membri forniscano alla Commissione l'informazione di cui al primo comma, essi la rendono accessibile al pubblico.

 

     Art. 4. Determinazione dei valori limite e delle soglie di allarme per l'aria ambiente.

     1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, e in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

     - non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti 1-5;

     - a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;

     - non oltre il 31 dicembre 1997 per gli inquinanti 7 e 8;

     - nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti 9-13.

Ai fini della fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto, a titolo di esempio, dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, potranno prevedere valori obiettivo e/o valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure addizionali a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per gli inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato III, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

     2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico e ambientale in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

     3. Allorquando sono stabiliti valori limite e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

     a) la misurazione di cui valersi nell'attuare la legislazione di cui al paragrafo 1:

     - ubicazione dei punti di campionamento,

     - numero minimo dei punti di campionamento,

     - tecniche di misurazione di riferimento e di campionamento;

     b) l'impiego di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione:

     - la risoluzione spaziale per la modellizzazione ed i metodi di valutazione obiettiva,

     - le tecniche di riferimento per la modellizzazione.

Questi criteri e tecniche devono essere stabiliti per ciascun inquinante in base alle dimensioni degli agglomerati o al livello degli inquinanti nelle zone in cui viene valutata la qualità dell'aria ambiente.

     4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo.

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascun inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine da stabilire per ciascun inquinante all'atto della fissazione di tale valore.

     5. A norma del trattato, il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

     6. Qualora uno Stato membro adotti misure più rigorose di quelle previste dalle disposizioni di cui al paragrafo 5, esso ne informa la Commissione.

     7. Qualora un Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile. La Commissione è tenuta a fornire, in tempo utile, una risposta alla domanda se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.

 

     Art. 5. Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente.

     Gli Stati membri che non dispongono di misurazioni rappresentative dei livelli di tali inquinanti in tutte le zone e gli agglomerati effettuano campagne di misurazioni rappresentative, di inchieste o di valutazioni, onde disporre dei dati in tempo utile per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

 

     Art. 6. Valutazione della qualità ambiente.

     1. Una volta stabiliti i valori limite e le soglie d'allarme, la qualità dell'aria ambiente è valutata su tutto il territorio degli Stati membri, in base al presente articolo.

     2. In base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e per gli inquinanti pertinenti ai sensi di detto paragrafo, la misurazione è obbligatoria per le seguenti zone:

     - gli agglomerati definiti all'articolo 2, paragrafo 10,

     - le zone in cui i livelli sono compresi tra i valori limite ed i livelli di cui al paragrafo 3, e

     - le altre zone in cui i livelli superano i valori limite. Le misurazioni previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un'informazione adeguata sulla qualità dell'aria ambiente.

     3. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente si può ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione allorché i livelli sono inferiori in un periodo di tempo rappresentativo ad un livello inferiore al valore limite che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

     4. Allorché i livelli sono inferiori ad un livello che dev'essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per la valutazione dei livelli è possibile ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva. Detta disposizione non si applica agli agglomerati per gli inquinanti le cui soglie d'allarme sono state fissate in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

     5. Quando gli inquinanti devono essere misurati, la misurazione deve essere compiuta in siti fissi in maniera continua o per campionamento casuale; il numero delle misurazioni deve essere sufficiente a permettere di determinare i livelli rilevati.

 

     Art. 7. Miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

     Requisiti generali

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite.

     2. Qualunque misura presa per raggiungere gli scopi della presente direttiva deve:

     a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;

     b) non contravvenire alla legislazione comunitaria in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

     c) non avere effetti nocivi e significanti sull'ambiente degli altri Stati membri.

     3. Gli Stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Tali piani possono prevedere, a seconda dei casi, misure di controllo e, ove necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite.

 

     Art. 8. Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite.

     1. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il margine di superamento.

Allorché non è stato fissato un margine di superamento per un determinato inquinante, le zone e gli agglomerati in cui il livello di tale inquinante supera il valore limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma e si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.

     2. Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di superamento.

     3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire l'elaborazione o l'attuazione di un piano o di un programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito.

Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui all'allegato IV.

     4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1 in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato che interessi tutti gli inquinanti in questione.

     5. La Commissione verifica periodicamente l'attuazione dei piani o dei programmi notificati ai sensi del paragrafo 3, esaminando i progressi compiuti e le prospettive in materia di inquinamento atmosferico.

     6. Allorché il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di superamento o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente come origine un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano allo scopo di ovviare alla situazione. La Commissione può assistere a tali consultazioni.

 

     Art. 9. Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori al valore limite.

     Gli Stati membri elaborano l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite. In tali zone e agglomerati gli Stati membri mantengono i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

 

     Art. 10. Misure applicabili in caso di superamento delle soglie di allarme.

     Qualora le soglie di allarme vengano superate, gli Stati membri garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione (ad esempio per mezzo della radio, della televisione e della stampa). Gli Stati membri inoltre trasmettono, a titolo provvisorio, alla Commissione i dati relativi ai livelli registrati e alla durata dello o degli episodi di inquinamento entro tre mesi dal rilevamento. Contemporaneamente alla fissazione delle soglie di allarme, è compilato un elenco minimo delle informazioni dettagliate da comunicare alla popolazione.

 

     Art. 11. Trasmissione delle informazioni e relazioni.

     Dopo l'adozione da parte del Consiglio della prima proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

     1) gli Stati membri rendono noti alla Commissione le autorità competenti, i laboratori e gli organismi di cui all'articolo 3 e:

     a) nelle zone di cui all'articolo 8, paragrafo 1:

     i) le segnalano entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli superiori ai valori limite oltre il margine di superamento, le date o i periodi in cui esso si è verificato, nonché i valori registrati.

Se per un determinato inquinante non è stato stabilito un margine di superamento, le zone e gli agglomerati in cui il livello di detto inquinante supera i valori limite sono equiparati alle zone e agli agglomerati di cui al primo comma;

     ii) le segnalano, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

     iii) le trasmettono, non oltre due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

     iv) le segnalano, ogni tre anni, l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

     b) le trasmettono, ogni anno e non oltre ogni nove mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9;

     c) le trasmettono, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, informazioni che sintetizzino i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9;

     d) le comunicano i metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui all'articolo 5.

     2) La Commissione pubblica:

     a) ogni anno, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

     b) ogni tre anni, una relazione sulla qualità dell'aria ambiente nella Comunità. Tale relazione presenta una sintesi delle informazioni acquisite nell'ambito di un meccanismo di scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.

     3) Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione terrà conto, se necessario, delle competenze disponibili presso l'Agenzia europea per l'ambiente.

 

     Art. 12. Comitato e sue funzioni. [2]

     1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.

     2. La Commissione è assistita da un Comitato.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore per quanto riguarda le disposizioni relative agli articoli da 1 a 4 e 12 e agli allegati I, II, III e IV e non oltre la data in cui si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 per quanto riguarda le disposizioni relative agli altri articoli.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 14.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE

NEL QUADRO DELLA VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE

DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

 

     I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

     1. Biossido di zolfo

     2. Biossido/ossido di azoto

     3. Particelle fini quali la fuliggine (ivi compreso PM 10)

     4. Particelle in sospensione

     5. Piombo

     6. Ozono

 

     II. Altri inquinanti atmosferici

     7. Benzene

     8. Monossido di carbonio

     9. Idrocarburi poliaromatici

     10. Cadmio

     11. Arsenico

     12. Nichel

     13. Mercurio

 

 

ALLEGATO II

FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE

DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME

 

     All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

     - grado di esposizione delle popolazioni, in particolare dei sottogruppi vulnerabili;

     - condizioni climatiche;

     - vulnerabilità della flora e della fauna e dei loro habitat;

     - patrimonio storico esposto agli inquinanti;

     - fattibilità economica e tecnica;

     - trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli secondari, tra cui l'ozono.

 

 

ALLEGATO III

CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI

ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

 

     1. Probabilità, gravità e frequenza degli effetti; relativamente alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.

     2. Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante nell'atmosfera.

     3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in cui tali alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze chimiche di maggiore tossicità.

     4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza inquinante non è biodegradabile ed è in grado di accumularsi negli esseri umani, nell'ambiente o nelle catene alimentari.

     5. Impatto dell'inquinamento:

     - dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;

- esistenza di organismi «bersaglio» particolarmente vulnerabili nella zona

interessata.

     6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio. Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.

 

 

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI

LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

 

     Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, paragrafo 3

 

     1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato

     - regione

     - città (mappa)

     - stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)

     2. Informazioni generali

     - tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale)

     - stima dell'area inquinata (km2) e della popolazione esposta all'inquinamento

     - dati climatici utili

     - dati topografici utili

     - informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata

     3. Amministrazioni competenti

Nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione dell'attuazione dei piani di miglioramento.

     4. Natura e valutazione dell'inquinamento

     - concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento)

     - concentrazioni registrate dall'inizio del progetto

     - tecniche di valutazione applicate

     5. Origine dell'inquinamento

     - elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)

     - quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno)

     - informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni

     6. Analisi della situazione

     - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione)

     - informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria

     7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire

     - provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale

     - effetti riscontrati di tali provvedimenti

     8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva

     - elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto

     - calendario di attuazione

     - stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire gli obiettivi di qualità

     9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine

     10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della Direttiva n. 2008/50/CE, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.