Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 06/09/2006 |
Numero: | 1366 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.1.122 - Regolamento 6 settembre 2006, n. 1366.
Regolamento (CE) n. 1366/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004
(G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Di norma, le quote dovrebbero basarsi sui dati più recenti e rappresentativi disponibili per evitare l'esclusione di varie imprese importatrici dei nuovi Stati membri dall'assegnazione delle quote. È quindi opportuno adottare come riferimento gli anni per i quali sono disponibili i dati più recenti. Per tenere conto nella maniera più accurata della situazione commerciale che caratterizza il mercato degli HCFC dei dieci nuovi Stati membri, occorre pertanto assumere come base per le imprese di quegli Stati membri la quota di mercato media degli anni 2002 e 2003.
(3) Occorre pertanto modificare il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 4, paragrafo 3, punto i), del
«i) in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.