§ 6.1.104 - Decisione 14 ottobre 2005, n. 783.
Decisione n. 2005/783/CE della Commissione recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:14/10/2005
Numero:783


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 6.1.104 - Decisione 14 ottobre 2005, n. 783.

Decisione n. 2005/783/CE della Commissione recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 11 novembre 2005, n., L 295).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

     considerando quanto segue:

      (1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie termina il 28 agosto 2006.

      (2) La decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE è in vigore fino al 31 marzo 2007.

      (3) La decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti è in vigore fino al 31 marzo 2007.

      (4) A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

      (5) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, nei tre casi summenzionati è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

      (6) Poiché l’obbligo di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/231/CE e 2002/272/CE restino in vigore.

      (7) Le decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE devono quindi essere modificate in conformità.

      (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nella decisione n. 2001/689/CE il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 28 agosto 2007.»

 

          Art. 2.

     Nella decisione n. 2002/231/CE il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

 

          Art. 3.

     Nella decisione n. 2002/272/CE il testo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.