§ 6.1.62 - Decisione 7 marzo 2003, n. 160.
Decisione n. 2003/160/CE della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:07/03/2003
Numero:160


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.62 - Decisione 7 marzo 2003, n. 160.

Decisione n. 2003/160/CE della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211.

(G.U.U.E. 8 marzo 2003, n. L 65).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

     considerando quanto segue:

     (1) Nel corso del riesame previsto all'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato il settore militare e le altre parti interessate, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211.

     (2) L'halon 1301 è attualmente usato per inertizzare i serbatoi dei caccia militari F-16. Al momento non esistono prodotti alternativi capaci di estinguere un incendio e impedire un'esplosione con un rapporto volume-peso accettabile per l'inertizzazione dei serbatoi degli aerei da combattimento. L'installazione e la messa in funzione sugli aerei F-16 di prodotti alternativi non sembra possibile nell'immediato futuro e certamente non primadel 31 dicembre 2003, quando tutti gli usi per i quali non è prevista una deroga dovranno essere eliminati in base all'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000. Occorre dunque aggiungere questo uso dell'halon 1301 all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.

     (3) Sia l'halon 1301 che l'halon 1211 sono attualmente utilizzati nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore. Tuttavia, solo l'uso di halon 1301 rientra nella deroga prevista dal regolamento (CE) n. 2037/2000. La conversione di tali mezzi militari per sostituire l'halon 1211 con l'halon 1301 sarebbe costosae controproducente per la protezione dello strato di ozono, poiché l'halon 1301 ha un potenziale di riduzione dell'ozono di oltre tre volte superiore all'halon 1211. Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie per convertire i suddetti mezzi all'uso di halon 1301 molto probabilmente rallenterebbe lo sviluppo di alternative non dannose per l'ozono. Occorre pertanto aggiungere l'uso di halon 1211 per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000.

     (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato VII al regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato VII al regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal seguente testo:

 

«ALLEGATO VII

Usi critici di halon

 

     Uso dell'halon 1301:

     - negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,

     - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

     - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoruscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,

     - per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,

     - per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,

     - nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

 

     Uso dell'halon 1211:

     - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,

     - negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,

     - negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),

     - negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,

     - negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.»