Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 5.4.248 - Direttiva 7 febbraio 2006, n. 15.
Direttiva n. 2006/15/CE della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell’esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (VLIEP), da stabilirsi a livello comunitario.
(2) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con
(3) I valori limiti indicativi dell’esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste conseguenze dannose per una qualsiasi sostanza. Questi valori risultano necessari affinché i datori di lavoro possano determinare e valutare i rischi, secondo quanto disposto all’articolo 4 della direttiva 98/24/CE.
(4) Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limiti indicativi dell’esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell’esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
(5) I valori indicativi dell’esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.
(6) I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messe a punto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, contemplano la definizione o la revisione dei LEP per un certo numerio di sostanze.
(7) Le direttive della Commissione 91/322/CEE e 96/94/CE hanno stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dell’esposizione professionale nell'ambito della
(8) La
(9) La direttiva 98/24/CE dispone che le direttive 91/322/CEE e 96/94/CE rimangano in vigore.
(10) La
(11) Tenuto conto della valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone, è opportuno rivedere i valori limite indicativi dell’esposizione professionale che figurano nella
(12) Conformemente a quanto disposto all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato in tutto 33 sostanze, elencate nell’allegato alla presente direttiva. Di queste, 17 figuravano già nell’allegato alla
(13) È dunque opportuno che dieci sostanze continuino a figurare nell’allegato alla
(14) L'elenco che figura nell'allegato alla presente direttiva comprende inoltre altre 16 sostanze per le quali il comitato scientifico SCOEL ha raccomandato valori limite indicativi dell’esposizione professionale, in esito alla valutazione dei dati scientifici più recenti relativi alle conseguenze sanitarie e prendendo inoltre in considerazione la disponibilità di tecniche di misurazione, conformemente alla procedura che figura nell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE.
(15) Una delle 16 sostanze in questione, il monoclorobenzene, è stata inserita nell’allegato alla
(16) Per talune sostanze occorre fissare valori limite per l’esposizione a breve termine, onde tener conto degli effetti derivanti da un’esposizione di breve durata.
(17) Per talune sostanze occorre considerare anche la possibilità di penetrazione attraverso l'epidermide, al fine di garantire il migliore livello possibile di protezione.
(18) La presente direttiva costituisce un passo concreto verso il conseguimento della dimensione sociale del mercato interno.
(19) Le misurazioni fornite in questa direttiva risultano conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 17 della
(20) Occorre pertanto modificare la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Nell’ambito dell’attuazione della direttiva n. 98/24/CE, si definisce un secondo elenco di valori limite indicativi comunitari dell’esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.
Nell’allegato della
Nell’allegato della
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
VALORI LIMITE INDICATIVI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS (1) |
CAS (2) |
Nome dell'agente chimico |
Valori limite |
Notazione (3) |
|||
|
|
|
8 ore (4) |
Breve durata (5) |
|
||
|
|
|
mg/m3 (6) |
ppm (7) |
mg/m3 (6) |
ppm (7) |
|
200-193-3 |
54-11-5 |
Nicotina |
0,5 |
— |
— |
— |
epidermide |
200-579-1 |
64-18-6 |
Acido formico |
9 |
5 |
— |
— |
— |
200-659-6 |
67-56-1 |
Metanolo |
260 |
200 |
— |
— |
epidermide |
200-830-5 |
75-00-3 |
Cloroetano |
268 |
100 |
— |
— |
— |
200-835-2 |
75-05-8 |
Acetonitrile |
70 |
40 |
— |
— |
epidermide |
201-142-8 |
78-78-4 |
Isopentano |
3 000 |
1 000 |
— |
— |
— |
202-716-0 |
98-95-3 |
Nitrobenzene |
1 |
0,2 |
— |
— |
epidermide |
203-585-2 |
108-46-3 |
Resorcinolo |
45 |
10 |
— |
— |
epidermide |
203-625-9 |
108-88-3 |
Toluene |
192 |
50 |
384 |
100 |
epidermide |
203-628-5 |
108-90-7 |
Monoclorobenzene |
23 |
5 |
70 |
15 |
— |
203-692-4 |
109-66-0 |
Pentano |
3 000 |
1 000 |
— |
— |
— |
203-716-3 |
109-89-7 |
Dietilammina |
15 |
5 |
30 |
10 |
— |
203-777-6 |
110-54-3 |
n-Esano |
72 |
20 |
— |
— |
— |
203-806-2 |
110-82-7 |
Cicloesano |
700 |
200 |
— |
— |
— |
203-815-1 |
110-91-8 |
Morfolina |
36 |
10 |
72 |
20 |
— |
203-906-6 |
111-77-3 |
2-(2-Metossietossi)etanolo |
50,1 |
10 |
— |
— |
epidermide |
203-961-6 |
112-34-5 |
2-(2-Butossietossi)etanolo |
67,5 |
10 |
101,2 |
15 |
— |
204-696-9 |
124-38-9 |
Anidride carbonica |
9 000 |
5 000 |
— |
— |
— |
205-483-3 |
141-43-5 |
2-Amminoetanolo |
2,5 |
1 |
7,6 |
3 |
epidermide |
205-634-3 |
144-62-7 |
Acido ossalico |
1 |
— |
— |
— |
— |
206-992-3 |
420-04-2 |
Cianammide |
1 |
0,58 |
— |
— |
epidermide |
207-343-7 |
463-82-1 |
Neopentano |
3 000 |
1 000 |
— |
— |
— |
215-236-1 |
1314-56-3 |
Pentaossido di fosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
215-242-4 |
1314-80-3 |
Pentasolfuro di difosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
231-131-3 |
|
Argento (composti solubili come Ag) |
0,01 |
— |
— |
— |
— |
|
|
Bario (composti solubili come Ba) |
0,5 |
— |
— |
— |
— |
|
|
Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili) |
2 |
— |
— |
— |
— |
231-714-2 |
7697-37-2 |
Acido nitrico |
— |
— |
2,6 |
1 |
— |
231-778-1 |
7726-95-6 |
Bromo |
0,7 |
0,1 |
— |
— |
— |
231-959-5 |
7782-50-5 |
Cloro |
— |
— |
1,5 |
0,5 |
— |
232-260-8 |
7803-51-2 |
Fosfina |
0,14 |
0,1 |
0,28 |
0,2 |
— |
|
8003-34-7 |
Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti) |
1 |
— |
— |
— |
— |
233-060-3 |
10026-13-8 |
Pentacloruro di fosforo |
1 |
— |
— |
— |
— |
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).