§ 5.4.245 - Decisione 26 maggio 2005, n. 203.
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Decisione n. 203 che modifica la decisione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:26/05/2005
Numero:203


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.4.245 - Decisione 26 maggio 2005, n. 203.

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Decisione n. 203 che modifica la decisione n. 170 dell’11 giugno 1998 relativa alla messa a punto degli inventari previsti dall’articolo 94, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera) (2005/965/CE)

(G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349).

 

     LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

     visto l’articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, a norma del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi tema di carattere amministrativo inerente al regolamento (CE) n. 1408/71 e ai successivi regolamenti,

     visto l’articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 precitato,

     visto l’articolo 17, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 29, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 30, paragrafi 1 e 3, l'articolo 94, paragrafi 4 e 5, l'articolo 95, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

     vista la decisione n. 170, modificata dalla decisione n. 185,

     considerando quanto segue:

      (1) L'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia la cui durata di validità può largamente superare quella dell’ex modulo E 111 dà luogo a difficoltà per stabilire, conformemente alle norme previste nella decisione n. 170, gli inventari stabiliti dall’articolo 94, paragrafo 4 e dall’articolo 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72.

      (2) Per garantire che i familiari di un lavoratore o di un pensionato e/o i suoi familiari possano beneficiare pienamente dei diritti che sono loro conferiti dal regolamento (CE) n. 1408/71 in caso di trasferimento di residenza in un altro Stato che non sia il paese competente, la data indicata sui modelli E 109 ed E 121 deve automaticamente prevalere sulla data di scadenza dei diritti indicata sui modelli E 106, E 112, sulla tessera europea di assicurazione malattia o sul modello E 111 nuova versione e sul modello E 128 che sono stati loro rilasciati.

      (3) Per evitare duplici pagamenti da parte dell’istituzione competente (forfait e spese reali), occorre prevedere procedure che impediscano ai familiari di un lavoratore, a un pensionato e/o ai suoi familiari che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro di continuare a utilizzare, successivamente alla data dalla quale inizia il conteggio degli importi forfettari, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall'istituzione competente.

      (4) Occorre anche prevedere procedure volte ad evitare che, nel caso in cui i familiari di un lavoratore o un pensionato e i suoi familiari trasferiscano la residenza nello Stato competente o in un altro Stato che non sia il paese di residenza, essi continuino ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione del luogo di residenza successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della decisione n. 170 è modificato come segue:

     a) il paragrafo c) del punto I.2 è soppresso.

     b) il paragrafo d) del punto I.2 è sostituito dal seguente testo:

     «la data di ricevimento del modello E 109 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicati sul modulo interessato né la data dell’apertura del diritto alle prestazioni in natura, in virtù della legislazione dello Stato competente previsto al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b)».

     c) viene inserito il seguente punto I.2bis:

     «L'istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione le comunichi le misure che occorre applicare per suo conto al fine di evitare che la persona interessata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.

     L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che, a decorrere dalla data della sua iscrizione presso tale istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia».

     d) viene inserito il seguente punto I.4bis:

     «L'istituzione del precedente luogo di residenza comunica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare, dopo la data di scadenza dell'iscrizione, la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.

     L'istituzione competente e/o l'istituzione del nuovo luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia.»

     e) il paragrafo c) del punto II.2 è soppresso

     f) il paragrafo d) del punto II.2 è sostituito dal seguente testo:

     «la data di ricevimento del modulo E 121 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicate sul modulo interessato né la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura a norma della legislazione dello Stato competente, prevista al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b)»;

     g) viene inserito il seguente punto II.2bis:

     «L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione indichi le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.

     L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che a partire dalla data della sua iscrizione presso questa istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea».

     h) viene inserito il seguente punto II.4bis:

     «L'istituzione del precedente luogo di residenza indica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare dopo la data di scadenza dell’iscrizione la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.

     L'istituzione competente e/o l'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia».

 

          Art. 2.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2006.