Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.3 disposizioni economiche e commerciali |
Data: | 22/12/1994 |
Numero: | 3286 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Denuncia a nome dell'industria comunitaria. |
Art. 4. Denuncia a nome di imprese comunitarie. |
Art. 5. Procedura di denuncia. |
Art. 6. Ricorso di uno Stato membro. |
Art. 7. Procedura di consultazione. |
Art. 8. Procedura comunitaria d'esame. |
Art. 9. Trattamento riservato. |
Art. 10. Elementi di prova. |
Art. 11. Chiusura del procedimento. |
Art. 12. Adozione di misure di politica commerciale. |
Art. 13. Procedura decisionale. |
Art. 14. Procedura di comitato. |
Art. 15. Disposizioni generali. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 5.3.12 - Regolamento 22 dicembre 1994, n. 3286.
Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. 349).
Art. 1. Obiettivi.
Il presente regolamento istituisce le procedure della Comunità in materia di politica commerciale comune per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità ai sensi delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio che, nell'osservanza degli obblighi e delle procedure internazionali vigenti, consentono di:
a) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato della Comunità al fine di eliminare il conseguente pregiudizio;
b) reagire agli ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un Paese terzo al fine di eliminare i conseguenti effetti negativi sugli scambi.
Tali procedure si applicano in particolare all'apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica commerciale comune.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento per "ostacoli agli scambi" si intende qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un Paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire. Tale diritto di agire esiste quando le norme commerciali internazionali vietano esplicitamente una pratica o riconoscono ad un'altra parte danneggiata da una pratica il diritto di chiedere che siano eliminati gli effetti della pratica in questione.
2. Ai fini del presente regolamento, e salvo il paragrafo 8, per "diritti della Comunità" si intendono i diritti di cui essa può avvalersi, in materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali internazionali. In questo contesto, per "norme commerciali internazionali" si intendono anzitutto le norme istituite sotto gli auspici dell'OMC e specificate negli allegati dell'accordo OMC, ma esse possono essere anche quelle specificate in qualsiasi altro accordo di cui la Comunità sia parte e che specifichi norme applicabili agli scambi tra la Comunità e i Paesi terzi.
3. Ai fini del presente regolamento, per "pregiudizio" si intende qualsiasi pregiudizio rilevante che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un'industria comunitaria sul mercato della Comunità.
4. Ai fini del presente regolamento, per "effetti negativi sugli scambi" si intendono gli effetti che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a imprese della Comunità sul mercato di qualsiasi Paese terzo, e che hanno un effetto notevole sull'economia della Comunità, di una regione della Comunità o di un settore di attività economica ivi esistente. Il fatto che il denunciante risenta di tali effetti negativi non si considera di per sé sufficiente a giustificare l'avvio di qualsiasi azione da parte delle istituzioni comunitarie.
5. Ai fini del presente regolamento, per "industria comunitaria" si intende l'insieme dei produttori o dei prestatori comunitari, rispettivamente:
- di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio che forma oggetto di un ostacolo agli scambi o
- di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio, o
- che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli scambi.
o l'insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti o servizi corrispondenti; tuttavia,
a) quando taluni produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio assertivamente oggetto di ostacoli agli scambi, l'espressione "industria comunitaria", può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori;
b) in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione della Comunità possono essere considerati come rappresentanti l'industria comunitaria se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l'effetto dell'ostacolo agli scambi sia concentrato in tale o tali Stati membri.
6. Per "impresa comunitaria" si intende una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nella Comunità, direttamente connessa alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi.
7. Ai fini del presente regolamento, il concetto di "prestatori di servizi" nel contesto dell'espressione "industria comunitaria", definita ai sensi del paragrafo 5, e dell'espressione "imprese comunitarie", definita ai sensi del paragrafo 6, lascia impregiudicato il carattere non commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro.
8. Ai fini del presente regolamento per "servizi" si intendono quei servizi per i quali possono essere conclusi dalla Comunità accordi internazionali sulla base dell'articolo 113 del trattato.
Art. 3. Denuncia a nome dell'industria comunitaria.
1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un'industria comunitaria che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato comunitario può presentare una denuncia per iscritto.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente pregiudizio. Quest'ultimo deve essere dimostrato sulla base dell'elenco dimostrativo di fattori indicati all'articolo 10.
Art. 4. Denuncia a nome di imprese comunitarie.
1. Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un Paese terzo può presentare una denuncia per iscritto. Tuttavia, tale denuncia è ammissibile soltanto se l'ostacolo agli scambi che ne è l'oggetto dà diritto ad un'azione legale in base a norme commerciali internazionali fissate in un accordo commerciale multilaterale o plurilaterale.
2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza degli ostacoli agli scambi e ai conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi devono essere dimostrati, ove appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicato all'articolo 10.
Art. 5. Procedura di denuncia.
1. La denuncia è presentata alla Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri.
2. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all'interesse della Comunità.
3. Quando si constata, previe consultazioni, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato.
4. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura comunitaria d'esame a seguito di una denuncia presentata conformemente agli articoli 3 o 4; la decisione viene normalmente presa entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia; questo periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso del denunciante, per consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità delle sue ragioni.
Art. 6. Ricorso di uno Stato membro.
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1.
2. A sostegno della loro richiesta essi forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito agli ostacoli agli scambi e, se del caso, agli effetti da essi derivanti. Qualora siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti negativi sugli scambi, tali elementi devono essere forniti, ove appropriato, sulla base dell'elenco illustrativo di fattori indicati all'articolo 10.
3. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri delle richieste presentate.
4. Quando si constata, previe consultazioni, che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato.
5. La Commissione decide non appena possibile l'apertura di una procedura comunitaria d'esame a seguito di una richiesta presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 6; la decisione viene normalmente presa entro 45 giorni dal ricorso; questo periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso dello Stato membro ricorrente, per consentire l'acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della validità del caso presentato dal medesimo Stato membro.
Art. 7. Procedura di consultazione.
1. Ai fini delle consultazioni a norma del presente regolamento, è istituito un comitato consultivo, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Le consultazioni hanno luogo a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione immediatamente e comunque entro un periodo di tempo che consenta il rispetto dei termini fissati dal presente regolamento. Il presidente del comitato comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione di cui dispone. La Commissione trasmette tali elementi anche al comitato istituito dall'articolo 113 del trattato, affinché esso possa esaminare eventuali più ampie implicazioni per la politica commerciale comune.
3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente.
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In questo caso la Commissione informa per iscritto gli Stati membri i quali, entro un termine di 8 giorni lavorativi a decorrere da detta notifica, possono esprimere il loro parere per iscritto o chiedere consultazioni orali che il presidente predispone, purché esse possano aver luogo entro un periodo di tempo che consenta il rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
Art. 8. Procedura comunitaria d'esame.
1. Se, al termine delle consultazioni, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse della Comunità, la Commissione procede come segue:
a) annuncia l'apertura di una procedura d'esame nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; questo avviso indica il prodotto o servizio e i Paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute, precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione e stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;
b) informa ufficialmente i rappresentanti del Paese o dei Paesi oggetto della procedura con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;
c) effettua l'esame a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri.
2. a) Se necessario, la Commissione ricerca ogni informazione che reputa necessaria e procede alla verifica di queste informazioni presso importatori, operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate.
b) Se necessario, la Commissione effettua inchieste sul territorio dei Paesi terzi, a condizione che il governo dei Paesi in questione, ufficialmente informato, non sollevi obiezioni entro un termine ragionevole.
c) Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche, ove detto Stato lo chieda.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa a secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l'esame.
4. a) La Commissione offre ai denuncianti, agli esportatori e agli importatori interessati, nonché ai rappresentanti del Paese o dei Paesi esportatori o importatori interessati, la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni ad essa fornite, tranne i documenti ad uso interno della Commissione e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 9 e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d'esame. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
b) I denuncianti, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del Paese o dei Paesi esportatori o importatori interessati, possono chiedere di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d'esame.
5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e quando dimostrino di essere parti direttamente interessate all'esito della procedura.
6. Inoltre, per permettere il raffronto delle tesi opposte e degli eventuali argomenti di confutazione, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo chiedano l'occasione di incontrarsi. Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desiderata delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere ad un incontro e la mancata presenza di una parte non è pregiudizievole alla sua posizione.
7. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.
8. Terminato l'esame, la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione deve essere presentata di norma entro i cinque mesi successivi all'avviso di apertura, salvo quando la complessità dell'esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.
Art. 9. Trattamento riservato.
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.
2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame.
b) Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.
3. L'informazione sarà di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l'informazione o ne costituisce la fonte.
4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni.
5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese a norma del presente regolamento. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.
Art. 10. Elementi di prova.
1. L'esame del pregiudizio deve basarsi, ove appropriato, sui fattori seguenti:
a) il volume delle importazioni o delle esportazioni comunitarie interessate, soprattutto quando sono aumentate o diminuite in misura notevole, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione;
b) i prezzi dei concorrenti dell'industria comunitaria, soprattutto per determinare se, nella Comunità o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall'industria comunitaria;
c) il conseguente impatto sull'industria comunitaria, quale risulta dalle tendenze di taluni fattori economici, quali: la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i prezzi (ossia il calo dei prezzi o l'impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati), i profitti, la remunerazione del capitale, gli investimenti, l'occupazione.
2. Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori:
a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti comunitari;
b) la capacità d'esportazione del Paese d'origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a).
3. Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch'essi un'influenza sfavorevole su un'industria comunitaria non deve essere attribuito alle pratiche in questione.
4. Qualora sia asserita l'esistenza di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina l'impatto di tali effetti negativi sull'economia della Comunità o di una regione della Comunità o su un settore dell'attività economica ivi svolta. A tal fine la Commissione può tener conto, ove opportuno, del tipo di fattori di cui sopra ai paragrafi 1 e 2. Effetti negativi sugli scambi possono sorgere, tra l'altro, in situazioni in cui le correnti di scambio relative ad un prodotto o servizio siano impedite, intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure da situazioni in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura notevole la fornitura di fattori di produzione (ad esempio pezzi e componenti o materie prime) alle imprese comunitarie. Quando è asserita l'esistenza di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi.
5. Nell'esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di agire nel quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. La Commissione esamina quindi qualsiasi altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia o nel ricorso. A tale riguardo, l'elenco dei fattori e le indicazioni richiamati precedentemente ai paragrafi da 1 a 5 non sono esaurienti, né possono necessariamente uno o diversi di tali fattori e indicazioni fornire elementi decisivi quanto all'esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi.
Art. 11. Chiusura del procedimento.
1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse della Comunità, la chiusura del procedimento è decisa secondo le disposizioni dell'articolo 14.
2. a) La sospensione del procedimento può essere inoltre decisa secondo le disposizioni dell'articolo 14 qualora, al termine di una procedura d'esame, il Paese terzo o i Paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione della Comunità.
b) La Commissione controlla l'applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai Paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario.
c) Quando le misure del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure la Commissione abbia motivi per crederlo o infine quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione come previsto alla lettera b), la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all'esito dell'inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, saranno adottate misure conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i Paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali della Comunità e del o dei Paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 e sono condotti negoziati secondo le disposizioni dell'articolo 113 del trattato.
Art. 12. Adozione di misure di politica commerciale.
1. Qualora, a meno che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una procedura d'esame, risulti da detta procedura che un'azione è necessaria nell'interesse della Comunità per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nel quadro delle norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o mantenuti da Paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all'articolo 13.
2. Quando gli obblighi internazionali della Comunità le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono decise solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando la Comunità abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l'attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale della Comunità eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione del suddetto organo di conciliazione.
3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:
a) la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale,
b) l'aumento dei dazi doganali esistenti o l'istituzione di qualsiasi altro onere all'importazione,
c) l'instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il Paese terzo interessato.
4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Alla pubblicazione viene altresì riconosciuto valore di notifica ai Paesi e alle parti direttamente interessati.
Art. 13. Procedura decisionale.
1. Le decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettera a) sono adottate in conformità con le disposizioni dell'articolo 14.
2. Quando la Comunità, a seguito di una denuncia ai sensi degli articoli 3 o 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese in conformità con l'articolo 14.
3. Qualora la Comunità, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12, il Consiglio delibera, a norma dell'articolo 113 del trattato, a maggioranza qualificata, entro e non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della proposta.
Art. 14. Procedura di comitato.
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la questione è sottoposta al comitato dal suo presidente.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto della decisione da adottare. Il comitato delibera entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.
3. La Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri e che è applicabile allo scadere di un termine di dieci giorni qualora entro tale termine nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio.
4. A richiesta di uno Stato membro il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la decisione della Commissione.
5. La decisione della Commissione si applica allo scadere di un termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui la questione è stata deferita al Consiglio, qualora questo non abbia deliberato entro tale termine.
Art. 15. Disposizioni generali.
1. Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle:
- regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di attuazione;
- normative specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate a norma dell'articolo 113 del trattato, nonché le procedure comunitarie per trattare le questioni relative agli ostacoli sugli scambi sollevate dagli Stati membri in seno al comitato istituito dall'articolo 113 del trattato.
2. Il regolamento (CEE) n. 2641/84 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti, se del caso, al presente regolamento [1].
Art. 16. Entrata in vigore. [2]
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Esso si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente a tale data, nonché ai procedimenti in corso a tale data per i quali siano state portate a termine le procedure di esame della Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 356/95.
[2] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 356/95.