Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.4 coordinamento dei fondi strutturali |
Data: | 26/05/2003 |
Numero: | 1105 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 4.4.97 - Regolamento 26 maggio 2003, n. 1105.
Regolamento (CE) n. 1105/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali
(G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 158).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Le disposizioni dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del
(2) La
(3) Secondo la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa alla
(4) È opportuno adottare le misure necessarie per adeguare il
(5) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 47, i paragrafi 2 e 3, del
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.