§ 4.4.88 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2355.
Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:27/12/2002
Numero:2355


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.4.88 - Regolamento 27 dicembre 2002, n. 2355.

Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2002, n. L 351).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

     sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

     sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

     sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.

     (2) È opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.

     (3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001, è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.

     (4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.

     (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

     a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

     «2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

     - documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,

     - rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

     Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

     b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

     I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

     - fotocopie di documenti originali,

     - microschede di documenti originali,

     - versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),

     - documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

     La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit.»

     b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.