§ 4.1.75 –  Regolamento 24 settembre 2004, n. 1690.
Regolamento (CE) n. 1690/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:24/09/2004
Numero:1690


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 4.1.75 –  Regolamento 24 settembre 2004, n. 1690.

Regolamento (CE) n. 1690/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

(G.U.U.E. 1 ottobre 2004, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, e l’articolo 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)  e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), vietano, tranne in alcuni casi eccezionali, la rispedizione e la riesportazione dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

     (2) I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 autorizzano le esportazioni di prodotti trasformati verso paesi terzi allo scopo di favorire un commercio regionale, nonché le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 autorizza le esportazioni e le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. Esso consente altresì di esportare i prodotti come tali o i prodotti ottenuti da un condizionamento locale dei medesimi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione, segnatamente il rimborso dell'aiuto o il pagamento del dazio all'importazione.

     (4) Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività economica nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno autorizzare l'esportazione o la spedizione dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, previo rimborso dell'aiuto o pagamento dei dazi all'importazione.

     (5) Poiché il commercio di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento tra le Azzorre e Madera ha portato ad alcune operazioni speculative, si propone di limitare il commercio di tali prodotti ai soli prodotti trasformati in dette regioni ultraperiferiche.

     (6) Occorre modificare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1. Questa limitazione non si applica ai flussi di scambio tra i DOM.

     La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nei DOM contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

     a) che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali o nel quadro del commercio regionale dai DOM verso i paesi terzi; oppure

     b) che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dai DOM verso il resto della Comunità.

     Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

 

     Art. 2.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

     La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni delle Azzorre o di Madera contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

     a) che sono esportati nell’ambito delle esportazioni tradizionali o nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre o da Madera verso i paesi terzi; oppure

     b) che sono spediti:

     i) nell’ambito delle spedizioni tradizionali dalle Azzorre o da Madera verso il resto della Comunità; oppure

     ii) nell’ambito dei flussi di scambio tra le Azzorre e Madera.

     Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

 

     Art. 3.

     All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

     La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle isole Canarie contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

     a) che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali dalle isole Canarie verso i paesi terzi; oppure

     b) che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dalle isole Canarie verso il resto della Comunità.

     Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.