§ 4.1.51 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1270.
Regolamento (CE) n. 1270/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:27/06/2001
Numero:1270


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 è sostituito con quello dell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.


§ 4.1.51 - Regolamento 27 giugno 2001, n. 1270.

Regolamento (CE) n. 1270/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1324/96 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso

(G.U.C.E. 28 giugno 2001, n. L 175)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93, ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli.

     (2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso, in funzione del fabbisogno degli arcipelaghi. Occorre pertanto sostituire il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2000, con il testo dell'allegato del presente regolamento.

     (3) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 1324/96 è sostituito con quello dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

 

 

     ALLEGATO

     Bilancio di approvvigionamento in riso delle Azzorre e di madera per il periodo di commercializzazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

     (Omissis)