§ 4.1.41 - Regolamento 29 aprile 2003, n. 753.
Regolamento (CE) n. 753/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto concerne il numero di animali della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:29/04/2003
Numero:753


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.41 - Regolamento 29 aprile 2003, n. 753.

Regolamento (CE) n. 753/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto concerne il numero di animali della specie suina destinati al sostegno dell'allevamento nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

(G.U.U.E. 30 aprile 2003, n. L 107).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 457/2003, ha determinato il numero di animali che possono beneficiare degli aiuti sulla base di bilanci previsionali per il 2003.

     (2) Per sviluppare il potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e per soddisfare l'incremento della domanda locale occorre aumentare il numero di riproduttori della specie suina.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'allegato II del regolamento (CE) n. 98/2003, la parte 3 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«Parte 3

Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la forni tura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori della specie suina:

 

 

 

 

- animali femmine

0103 10 00

 

 

 

 

ex 0103 91 10

 

 

 

 

ex 0103 92 19

Totale

228

380

- animali maschi

0103 10 00

 

 

 

 

ex 0103 91 10

 

 

 

 

ex 0103 92 19

Totale

35

440»