Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.4 politica delle imprese |
Data: | 28/05/1999 |
Numero: | 1226 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, le deroghe alle caratteristiche dell'elenco A del suo allegato 5 sono definite nell'allegato al presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...] |
§ 3.4.45 - Regolamento 28 maggio 1999, n. 1226.
Regolamento (CE) n. 1226/1999 della Commissione relativo alle deroghe da concedere per le statistiche dei servizi di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 19 giugno 1999, n. L 154).
Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, le deroghe alle caratteristiche dell'elenco A del suo allegato 5 sono definite nell'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
BELGIO
(Omissis)
DANIMARCA
(Omissis)
GERMANIA
(Omissis)
GRECIA
(Omissis)
SPAGNA
(Omissis)
FRANCIA
(Omissis)
IRLANDA
(Omissis)
ITALIA
(Omissis)
LUSSEMBURGO
(Omissis)
PAESI BASSI
(Omissis)
AUSTRIA
(Omissis)
PORTOGALLO
(Omissis)
FINLANDIA
(Omissis)
SVEZIA
(Omissis)
REGNO UNITO
(Omissis)