§ 3.3.838 – Decisione 25 gennaio 2005, n. 54.
Decisione n. 2005/54/CE della Commissione che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:25/01/2005
Numero:54


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.838 – Decisione 25 gennaio 2005, n. 54.

Decisione n. 2005/54/CE della Commissione che modifica la direttiva 92/34/CEE del Consiglio per prorogare la deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi.

(G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 22).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ed alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

     (2) Tuttavia, la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

     (3) Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, occorre autorizzare gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto da paesi terzi a continuare ad applicare condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/34/CEE.

     (4) È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di applicazione della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, che era già stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla decisione 2002/112/CE della Commissione.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.