§ 3.3.671 - Direttiva 29 gennaio 2001, n. 7.
Direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:29/01/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Gli allegati alla direttiva n. 94/55/CE sono così modificati
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in materia di merci pericolose della classe [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.671 - Direttiva 29 gennaio 2001, n. 7.

Direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

(G.U.C.E. 1 febbraio 2001, n. L 30).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, modificata da ultimo dalla direttiva n. 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'art. 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli allegati A e B della direttiva n. 94/55/CE contengono gli allegati A e B all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, nel testo applicabile dal 1° luglio 1999.

     (2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1° luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per cui il periodo transitorio terminerà il 31 dicembre 2001.

     (3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva n. 94/55/CE.

     (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Gli allegati alla direttiva n. 94/55/CE sono così modificati:

     1) L'allegato A è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L'allegato B è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in materia di merci pericolose della classe 7 entro il 31 dicembre 2001 e in materia di merci pericolose delle altre classi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.