§ 3.3.582 - Decisione 22 settembre 1992, n. 481.
Decisione (CEE) n. 92/481 del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/09/1992
Numero:481


Sommario
Art. 1.      La presente decisione stabilisce il piano d'azione della Comunità per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa [...]
Art. 2.      Il presente piano d'azione non pregiudica i programmi di scambio nel settore fiscale e delle dogane, adottati occasionalmente dal Consiglio, come il programma MATTHAEUS per lo scambio di [...]
Art. 3.      Ai fini della presente decisione s'intende per:
Art. 4.      Il piano d'azione si prefigge i seguenti obiettivi:
Art. 5.      Per il piano d'azione è prevista la seguente attuazione pratica:
Art. 6.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i funzionari che partecipano allo scambio cooperino efficacemente alle attività svolte dal servizio ospitante; a tal fine i funzionari [...]
Art. 7.      Per attuare l'organizzazione degli scambi, gli Stati membri designano il servizio che nelle loro amministrazioni è incaricato di gestire l'iniziativa. Tale servizio è incaricato in particolare:
Art. 8.      Gli Stati membri assicurano la necessaria formazione linguistica dei funzionari che potrebbero partecipare al programma.
Art. 9.      Il contributo comunitario:
Art. 10.      Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 12.      La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Art. 13.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.3.582 - Decisione 22 settembre 1992, n. 481.

Decisione (CEE) n. 92/481 del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno.

(G.U.C.E. 1 ottobre 1992, n. L 286).

 

Art. 1.

     La presente decisione stabilisce il piano d'azione della Comunità per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno.

 

     Art. 2.

     Il presente piano d'azione non pregiudica i programmi di scambio nel settore fiscale e delle dogane, adottati occasionalmente dal Consiglio, come il programma MATTHAEUS per lo scambio di funzionari delle dogane.

 

     Art. 3.

     Ai fini della presente decisione s'intende per:

     a) "funzionario che partecipa allo scambio" un funzionario della pubblica amministrazione di uno Stato membro, incaricato dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno, a livello nazionale, regionale o locale; la presente definizione include anche gli agenti di enti privati incaricati da dette amministrazioni di tale applicazione;

     b) "servizio ospitante", l'amministrazione dello Stato membro in cui il funzionario che partecipa allo scambio deve espletare le proprie funzioni.

 

     Art. 4.

     Il piano d'azione si prefigge i seguenti obiettivi:

     a) ravvicinare i metodi degli Stati membri nell'applicazione della normativa comunitaria relativa al mercato unico,

     b) rendere i funzionari nazionali consapevoli della dimensione europea del loro lavoro e creare un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate di applicare la normativa comunitaria,

     c) consentire un proficuo scambio di opinioni tra le amministrazioni e il loro personale dei diversi Stati membri sul miglior modo di applicare la normativa comunitaria.

 

     Art. 5.

     Per il piano d'azione è prevista la seguente attuazione pratica:

     - lo scambio di funzionari incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria è organizzato dal servizio designato conformemente all'articolo 7 nell'amministrazione di provenienza e interessa i funzionari di livello dirigenziale intermedio, per garantire di usufruire in modo ottimale del programma;

     - per i funzionari ammessi a partecipare al piano d'azione o che intendono partecipare al piano d'azione in futuro è organizzato un seminario di formazione per fornire le informazioni fondamentali sul funzionamento della Comunità, sulle sue politiche e sui suoi obiettivi attuali;

     - lo scambio tra le amministrazioni degli Stati membri dura, di massima, almeno due mesi;

     - i funzionari trasmettono alla Commissione una relazione sullo scambio a cui hanno partecipato per consentire una valutazione continua del piano d'azione;

     - dopo aver trasmesso la relazione, i funzionari sono invitati a partecipare a un seminario che offrirà loro la possibilità di valutare il piano d'azione e di sottolinearne le eventuali lacune;

     - di concerto con il comitato di cui all'articolo 10, la Commissione stabilisce ogni anno i settori prioritari contemplati dal presente programma.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i funzionari che partecipano allo scambio cooperino efficacemente alle attività svolte dal servizio ospitante; a tal fine i funzionari che partecipano allo scambio sono autorizzati ad eseguire i compiti connessi con le funzioni assegnate loro dal servizio ospitante secondo il suo ordinamento giuridico.

     2. Durante il periodo dello scambio la responsabilità civile del funzionario che partecipa allo scambio nell'espletamento delle sue funzioni è assimilata a quella dei funzionari del paese ospitante.

     3. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme applicate ai funzionari del paese ospitante in materia di segreto professionale.

 

     Art. 7.

     Per attuare l'organizzazione degli scambi, gli Stati membri designano il servizio che nelle loro amministrazioni è incaricato di gestire l'iniziativa. Tale servizio è incaricato in particolare:

     - di selezionare le candidature e di trasmetterle alla Commissione,

     - di provvedere a riconoscere i candidati presentati da un altro Stato membro.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri assicurano la necessaria formazione linguistica dei funzionari che potrebbero partecipare al programma.

 

     Art. 9.

     Il contributo comunitario:

     - copre il 100% delle spese di viaggio e il 50% delle spese di soggiorno del funzionario che partecipa allo scambio,

     - copre totalmente le spese di gestione del piano d'azione e i seminari.

Lo Stato membro di provenienza prende a suo carico il saldo delle spese di soggiorno e le retribuzioni dei funzionari che partecipano allo scambio nonché la loro formazione linguistica.

 

     Art. 10.

     Nell'esecuzione dei suoi compiti la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

 

     Art. 11. [1]

     1. Il programma ha una durata di sette anni e la sua esecuzione inizia con l'esercizio finanziario 1993.

     2. Gli stanziamenti impegnati per il periodo 1993-1997 ammontano a 7,7 milioni di ECU. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma nel periodo di proroga 1998-1999 è fissata a 4,5 milioni di ECU. L'importo cumulativo di 12,2 milioni di ECU corrisponde a un numero globale di 1340 partecipanti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie e secondo i criteri di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario

 

     Art. 11 bis. [2]

     Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni fissate negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari.

     Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati EFTA, membri del SEE, e alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, membri del SEE, secondo le procedure da convenire con detto paese. Le modalità di tale partecipazione dovranno essere fissate a tempo debito fra le parti interessate

 

     Art. 12.

     La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1993.

 

     Art. 13.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione (CE) n. 98/889.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della decisione (CE) n. 98/889.