Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 15/04/2003 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 |
Art. 3. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 |
Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 |
§ 41.7.256 - D.Lgs. 15 aprile 2003, n. 118.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
(G.U. 29 maggio 2003, n. 123)
Art. 1. Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi provinciali emanate ai sensi del comma 16 dell'articolo 1-bis del
Art. 2. Modificazioni all'articolo 1-bis del
1. Al comma 5 dell'articolo 1-bis del
"Ove, prima del 1° gennaio 1995, fosse già stata autorizzata l'installazione e l'esercizio provvisorio degli impianti ai sensi dell'articolo 25 del
Art. 3. Ulteriori modificazioni al
1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 01 del
2. All'articolo 10, primo comma, del
a) nell'alinea sono soppresse le parole: ", al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'articolo 9,";
b) nella lettera a) sono soppresse le parole: "e coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 9";
c) nella lettera c) sono soppresse le parole: "ed indicate nel piano tecnico di cui all'articolo 9, comma terzo, n. 2)".
Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 del
1. Il terzo comma dell'articolo 5 del
"c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.".