| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale | 
| Data: | 30/01/2003 | 
| Numero: | 60 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 | 
| Art. 2. Disposizione transitoria | 
§ 41.7.252 - D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
(G.U. 8 aprile 2003, n. 82)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
     Visto l'articolo 17, comma 1, della 
     Vista la 
     Visto il 
Considerata la necessità di apportare modifiche al citato regolamento;
     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
Visto il parere del Comitato tecnico consultivo per l'attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, espresso nella riunione del 1° ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 agosto 2002 e dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
     Art. 1. Modifiche al 
     1. Il comma 1 dell'articolo 8 del 
     "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
     2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del 
     3. Al comma 8 dell'articolo 8 del 
     4. Al comma 9 dell'articolo 8 del 
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2002, ha efficacia fino al 31 dicembre 2004.