Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 21/09/2000 |
Numero: | 282 |
Sommario |
Art. 1. 1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui [...] |
Art. 2. 1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della [...] |
§ 41.7.226 - D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 282.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria
(G.U. 13 ottobre 2000, n. 240)
1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della
2. Successivamente all'emanazione delle predette norme la regione autonoma della Valle d'Aosta eserciterà le relative funzioni amministrative.
3. La regione eserciterà le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'articolo 17 della
1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della giunta regionale.