Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 20/04/1999 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle parole: "40 anni". |
Art. 4. 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, [...] |
Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è sostituito dai seguenti: |
Art. 7. 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Art. 8. 1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a [...] |
Art. 9. 1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 [...] |
Art. 10. 1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è abrogato. |
Art. 11. 1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto è prorogata di un anno. |
§ 41.7.222 - D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano
(G.U. 10 giugno 1999, n. 134)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del
"Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".
1. L'articolo 4 del
"Art. 4.
1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla
1. Al primo comma dell'articolo 5 del
1. Il primo comma dell'articolo 6 del
"Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.".
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del
"Per la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.".
2. Al terzo comma dell'articolo 12 del
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 del
"I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.".
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 del
"Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al
1. Il terzo comma dell'articolo 14 del
"Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del
1. All'articolo 15 del
"Per la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante procedure di mobilità cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nonché i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di mobilità nonché dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Stato.".
1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al
2. L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilità ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso è effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.
1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al
1. Il quarto comma dell'articolo 5 del
1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto è prorogata di un anno.
Tabella A
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sede di Trento
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Segretario generale |
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IX |
Direttore amministrativo |
1 |
VIII |
Funzionario di cancelleria |
2 |
VII |
Collaboratore di cancelleria |
2 |
VII |
Collaboratore amministrativo-contabile |
1 |
VI |
Assistente amministrativo |
1 |
VI |
Assistente giudiziario |
2 |
V |
Operatore amministrativo |
6 |
IV |
Autista meccanico |
1 |
IV |
Coadiutore - Notificatore |
1 |
IV |
Addetto ai servizi di portierato e custodia |
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TOTALE |
19 |
Tabella B
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO di BOLZANO - PERSONALE AMMINISTRATIVO: RUOLO LOCALE
(Omissis)