§ 41.7.156 - D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/01/1986
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna [...]
Art. 2.      Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in [...]
Art. 3.      Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di [...]
Art. 4.      Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.


§ 41.7.156 - D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di trasferimento alla regione delle opere e del personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 4 marzo 1986, n. 52)

 

     Art. 1.

     Tutte le opere già realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna secondo le modalità fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Analogamente sono trasferite alla regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.

     La regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.

 

          Art. 2.

     Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito alla regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite.

     Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente è inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonchè l'anzianità maturata.

 

          Art. 3.

     Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

          Art. 4.

     Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.