§ 41.7.155 - D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50.
Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/01/1986
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalità [...]
Art. 2.      La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale [...]
Art. 3.      In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del [...]
Art. 4.      I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui al presente decreto saranno disciplinati in sede di regolamento definitivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.


§ 41.7.155 - D.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50.

Norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di passaggio di personale dallo Stato e dagli enti alla regione Sicilia.

(G.U. 4 marzo 1986, n. 52)

 

     Art. 1.

     Il personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti alla regione a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione passa all'amministrazione regionale secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti del personale degli enti le cui attribuzioni sono esercitate dalla regione in virtù di norme di attuazione.

 

          Art. 2.

     La regione, nel provvedere alla disciplina delle modalità relative al passaggio del personale che ne faccia richiesta, garantisce lo stato giuridico ed economico già raggiunto del personale stesso.

     L'inquadramento definitivo del personale degli enti avviene in ogni caso coevamente a quello del personale statale.

 

          Art. 3.

     In conseguenza del passaggio alla regione operato ai sensi degli articoli precedenti, i corrispondenti ruoli dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, degli enti, saranno con decreto del Presidente della Repubblica adeguatamente ridotti.

 

          Art. 4.

     I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui al presente decreto saranno disciplinati in sede di regolamento definitivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione.