§ 41.7.150 - D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108.
Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:03/04/1985
Numero:108


Sommario
Art. 1.      Dopo il quinto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo [...]
Art. 2.  Norma transitoria


§ 41.7.150 - D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108.

Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

(G.U. 3 aprile 1985, n. 80)

 

     Art. 1.

     Dopo il quinto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, sono aggiunti i seguenti commi:

     "I genitori, che in occasione del censimento generale della popolazione si dichiarano appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui al primo comma del presente articolo, qualora non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli minori, possono astenersi dal rendere tale dichiarazione, dandone atto nell'apposito modulo. Tale facoltà può essere esercitata dai predetti genitori anche nei casi di cui alla lettera a) (temporaneamente assenti dalla provincia alla data del censimento) e alla lettera b) (nuovi residenti in provincia dopo la data del censimento) del precedente terzo comma e con le modalità ivi previste.

     Ai soli fini dell'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, possono, in qualsiasi momento durante il periodo intercensuario, dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici, con le modalità di cui al citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     I figli di genitori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente sesto comma, devono rendere, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età o del riacquisto della capacità, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici con le modalità di cui al già citato art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

 

          Art. 2. Norma transitoria

     Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere - per sè o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, è concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ciò anche per gli effetti del precitato art. 18.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.