§ 41.7.85 - D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/08/1972
Numero:669


Sommario
Art.1      L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni [...]
Art. 2.      Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.
Art. 3.      Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica [...]


§ 41.7.85 - D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

(G.U. 20 novembre 1972, n. 301)

 

     Art.1

     L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.

     L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

     Si intendono altresì trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 .

     Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

     a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

     b) la sperimentazione agraria.

     Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

 

          Art. 2.

     Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

     A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

     La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Norma transitoria

 

          Art. 3.

     Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 .