Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 22/08/1972 |
Numero: | 669 |
Sommario |
Art.1 L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni [...] |
Art. 2. Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio. |
Art. 3. Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
§ 41.7.85 - D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(G.U. 20 novembre 1972, n. 301)
L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.
L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.
Si intendono altresì trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del
Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:
a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;
b) la sperimentazione agraria.
Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.
Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.
A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.
La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Norma transitoria
Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del