Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 09/08/1966 |
Numero: | 833 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse [...] |
Art. 2. Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione [...] |
Art. 3. Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: |
Art. 4. [2] |
Art. 5. Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e [...] |
Art. 6. Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere. |
Art. 7. Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere [...] |
§ 41.7.76 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 833.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale.
(G.U. 21 ottobre 1966, n. 263)
Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale, sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con
(Omissis) [1]
Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.
Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
1) trasporto degli effetti postali;
2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti;
3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica.
Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.
Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere.
La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
[1] Comma abrogato dall'art. 12 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 12 del