Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 24/11/1965 |
Numero: | 1532 |
Sommario |
Art. 1. Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico. |
§ 41.7.73 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali.
(G.U. 29 gennaio 1966, n. 24)
Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.
La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.
La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie.
Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.
[1] Articolo modificato dall'art. unico del