Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 24/11/1965 |
Numero: | 1531 |
Sommario |
Art. 1. Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione [...] |
Art. 2. La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale. |
Art. 3. I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione [...] |
Art. 4. I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. |
Art. 5. I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla [...] |
Art. 6. Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza. |
§ 41.7.72 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.
(G.U. 29 gennaio 1966, n. 24)
Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Le attività già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.
La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c) del
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.
I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.
L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.
I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonché quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorità di pubblica sicurezza.