§ 41.7.3a - Legge 20 luglio 1952, n. 1006.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/07/1952
Numero:1006


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 41.7.3a - Legge 20 luglio 1952, n. 1006. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(G.U. 5 agosto 1952, n. 180).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. -Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16".

     Art. 16. -Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana.

     "Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un miglior sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.