Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 20/07/1952 |
Numero: | 1006 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 41.7.3a - Legge 20 luglio 1952, n. 1006. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.
(G.U. 5 agosto 1952, n. 180).
Il
Art. 1. -Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16".
Art. 16. -Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'art. 11 del
"Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del
[1] Abrogata dall'art. 24 del