§ 41.7.26 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462.
Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:12/12/1948
Numero:1462


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
Art. 2.      Il territorio della Regione Sarda è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.
Art. 3.      Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per [...]
Art. 4.      I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.      Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.
Art. 6.      Non sono eleggibili a Consigliere regionale:
Art. 7.      Sono altresì ineleggibili:
Art. 8.      Il Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, [...]
Art. 9.      Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale debbono essere presentate da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio. [...]
Art. 10.      Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o [...]
Art. 11.      L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di [...]
Art. 12.      Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 8, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, [...]
Art. 13.      Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto [...]
Art. 14.      Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.
Art. 15.      Per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso [...]
Art. 16.      Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. [...]
Art. 17.      Nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.
Art. 18.      Costituito l'ufficio definitivo di presidenza, il Consiglio procede, a norma dell'art. 36 dello Statuto, alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei [...]
Art. 19.      Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico dello Stato.
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.


§ 41.7.26 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462.

Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

(G.U. 29 dicembre 1948, n. 302)

 

     Art. 1.

     Il Consiglio regionale per la Sardegna è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     La rappresentanza è proporzionale.

 

          Art. 2.

     Il territorio della Regione Sarda è ripartito in tre collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

     Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000, calcolati al 31 dicembre 1946, secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, come dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3.

     Per l'elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei deputati, con le modificazioni di cui al presente decreto.

     Alle dizioni "Camera dei deputati", "Deputato", "Segreteria della Camera dei deputati", usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente, si intendono sostituite rispettivamente le seguenti: "Consiglio regionale", "Consigliere regionale", "Cancelleria della Corte di appello".

 

          Art. 4.

     I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

     I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione e dei comizi con apposito manifesto.

 

          Art. 5.

     Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

 

          Art. 6.

     Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

     a) il capo e il vice capo della Polizia;

     b) i capi di Gabinetto dei Ministri;

     c) l'Alto Commissario della Sardegna, i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

     d) coloro che ricevono uno stipendio o salario da una delle Provincie sarde o da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

     Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

 

          Art. 7.

     Sono altresì ineleggibili:

     1) coloro che hanno il maneggio del denaro di una delle Provincie sarde e non ne hanno ancora reso il conto;

     2) coloro che hanno lite pendente con l'Alto Commissariato per la Sardegna o con una delle Provincie sarde o che, avendo un debito liquido con l'Alto Commissariato o con le dette Provincie, sono stati legalmente messi in mora;

     3) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti all'Alto Commissariato e alle Provincie sarde, anzichè allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'art. 8 predetto.

 

          Art. 8.

     Il Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del collegio, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

 

          Art. 9.

     Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale debbono essere presentate da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella cancelleria del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia.

 

          Art. 10.

     Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

          Art. 11.

     L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari e tre in quella di Nuoro.

 

          Art. 12.

     Il Tribunale costituito in ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 8, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

     1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 49, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

     2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

     La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

     La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

     La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista.

     Per questo effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

     In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

     Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

     Stabilito il numero dei Consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

     Il presidente, in conformità dei risultati accertati all'Ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

 

          Art. 13.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo precedente.

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla cancelleria della Corte di appello che disimpegna le funzioni di segreteria provvisoria del Consiglio regionale. La cancelleria della Corte di appello rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

 

          Art. 14.

     Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

     Le proteste ed i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi, entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, alla cancelleria della Corte di appello che provvede a consegnarli alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale.

 

          Art. 15.

     Per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno.

 

          Art. 16.

     Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

 

          Art. 17.

     Nella prima adunanza la presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

     In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con l'elezione del presidente, di due vice presidenti e di due segretari.

     Nella elezione dell'ufficio di presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vice presidente ed uno per i posti di segretario.

 

          Art. 18.

     Costituito l'ufficio definitivo di presidenza, il Consiglio procede, a norma dell'art. 36 dello Statuto, alla elezione del presidente della Giunta regionale e successivamente alla nomina dei componenti della Giunta medesima.

 

          Art. 19.

     Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono a carico dello Stato.

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 

 

     Tabella

 

Collegio

Popolazione residente calcolata al 31-12-946

Quozienti interi

Resti

Seggi assegnati

Ufficio centrale circoscrizionale

Provincia di Cagliari

613.000

30

13.000

31

Cagliari

Provincia di Nuoro

246.000

12

6.000

12

Nuoro

Provincia di Sassari

338.000

16

18.000

17

Sassari