§ 41.7.25 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:12/12/1948
Numero:1414


Sommario
Art. 1. - 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di [...]
Artt. 13. - 15.  [3]
Artt. 16. - 22.  [4]
Art. 23. - 30.  [5]


§ 41.7.25 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(G.U. 14 dicembre 1948, n. 290)

 

Titolo I

DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

 

     Art. 1. - 10. [1]

 

Titolo II

DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo.

     In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.

 

Titolo III

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

 

          Artt. 13. - 15. [3]

 

Titolo IV

DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE

 

          Artt. 16. - 22. [4]

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 23. - 30. [5]

 


[1]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 dicembre 1973, n. 49.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 53 del D.P.R. 1 dicembre 1973, n. 49.

[3]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 dicembre 1973, n. 49.

[4]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 dicembre 1973, n. 49.

[5]  Articoli abrogati dall'art. 53 del D.P.R. 1 dicembre 1973, n. 49.