| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale | 
| Data: | 12/12/1948 | 
| Numero: | 1414 | 
| Sommario | 
| Art. 1. - 10. | 
| Art. 11. | 
| Art. 12. Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di [...] | 
| Artt. 13. - 15. [3] | 
| Artt. 16. - 22. [4] | 
| Art. 23. - 30. [5] | 
§ 41.7.25 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(G.U. 14 dicembre 1948, n. 290)
Titolo I
DEGLI ORGANI DELLA REGIONE
Titolo II
DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA
     Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della 
In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.
Titolo III
DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI
Titolo IV
DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[1]  Articoli abrogati dall'art. 53 del 
[2]  Articolo abrogato dall'art. 53 del 
[3]  Articoli abrogati dall'art. 53 del 
[4]  Articoli abrogati dall'art. 53 del 
[5]  Articoli abrogati dall'art. 53 del