Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 12/12/1948 |
Numero: | 1414 |
Sommario |
Art. 1. - 10. |
Art. 11. |
Art. 12. Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facoltà di [...] |
Artt. 13. - 15. [3] |
Artt. 16. - 22. [4] |
Art. 23. - 30. [5] |
§ 41.7.25 - D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(G.U. 14 dicembre 1948, n. 290)
Titolo I
DEGLI ORGANI DELLA REGIONE
Titolo II
DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA
Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 46 della
In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.
Titolo III
DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI
Titolo IV
DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
[1] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 53 del
[3] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[4] Articoli abrogati dall'art. 53 del
[5] Articoli abrogati dall'art. 53 del