§ 41.7.22 - D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654.
Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:06/05/1948
Numero:654


Sommario
Art. 1.      È istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Art. 2.  [2]
Art. 3.      La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio [...]
Art. 4.      Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.
Art. 5.      Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e [...]
Art. 6.      L'Ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale [...]
Art. 7.      Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
Art. 8.      Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale [...]
Art. 9.      Il Consiglio di giustizia amministrativa inizierà il suo funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.


§ 41.7.22 - D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 654. [1]

Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(G.U. 12 giugno 1948, n. 135)

 

     Art. 1.

     È istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

     Il Consiglio esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 

          Art. 2. [2]

     Il consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio è assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

     Ne sono membri in sede consultiva:

     a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;

     b) un prefetto della Repubblica;

     c) quattro esperti dei problemi della regione.

     Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) è nominato un supplente.

     Ne sono membri in sede giurisdizionale:

     a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;

     b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle università o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

     Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma è interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

     Il collegio giudicante è composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.

     In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere di Stato più anziano assegnato al collegio.

     I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonchè i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale.

 

          Art. 3.

     La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente regionale.

     I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori [3] .

     I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato [4] .

 

          Art. 4.

     Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

     Gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

     Quando il parere riguarda materie che incidono notevolmente sugli interessi generali dello Stato, o su quelli di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte.

     Il parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana è dato dal Consiglio di giustizia amministrativa con l'intervento dei suoi componenti in sede consultiva e in sede giurisdizionale. Per la validità dell'Adunanza è richiesta la presenza di almeno nove componenti.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione.

     Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti.

     Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, è ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato.

     Fuori dei casi previsti dal comma precedente, ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.

     All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

 

          Art. 6.

     L'Ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici e di grado da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il governo regionale.

     La nomina è fatta con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

     Il personale delle Amministrazioni dello Stato è assegnato all'Ufficio di segreteria nella posizione di comando.

 

          Art. 7.

     Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

 

          Art. 8.

     Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale designati dalla Regione, nonchè tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione stessa.

     Le spese a carico dello Stato graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di giustizia amministrativa inizierà il suo funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

     I ricorsi presentati al Consiglio di Stato, per i quali alla data predetta sia già stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, saranno decisi dal Consiglio medesimo.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.