Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.6 regioni a statuto ordinario |
Data: | 05/03/2010 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 |
Art. 2. Norma di coordinamento del procedimento elettorale |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 41.6.137 - D.L. 5 marzo 2010, n. 29. [1]
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.
(G.U. 6 marzo 2010, n. 54)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della
Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della
1. Il primo comma dell'articolo 9 della
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 14 aprile 2010, n. 86). L'art. 1 della