§ 41.6.58 - D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479.
Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:10/11/1993
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" sono [...]
Art. 2.      1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole "emana direttive alle" sono sostituite dalle seguenti: "determina criteri [...]
Art. 3.      1. Dopo l'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente
Art. 5.      1. Le commissioni di controllo operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare l'attività di controllo di legittimità sino alla [...]


§ 41.6.58 - D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479. [1]

Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni.

(G.U. 27 novembre 1993, n. 279)

 

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" sono sostituite dalle seguenti:

     "esclusa ogni valutazione di merito".

     2. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;".

 

          Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole "emana direttive alle" sono sostituite dalle seguenti: "determina criteri procedurali per le".

     2. Al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole "l'adozione delle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "l'adozione dei criteri procedurali".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3. 1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art. 125 della Costituzione è istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo.

     2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, è rinnovata ogni tre anni.

     3. La proposta di cui al comma 2 è previamente comunicata al Presidente della Regione interessata che, entro dieci giorni, può comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità.

     4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta:

     a) da un magistrato della Corte dei conti;

     b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

     c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

     5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4, sono collocati in posizione di fuori ruolo e sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono, fatto salvo l'espletamento di compiti propri dei commissariati del Governo presso cui siano assegnati.

     6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     7. Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

     9. Il Presidente della Giunta regionale è sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.".

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è aggiunto il seguente:

     "Art. 4. 1. Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

     2. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, è abrogato.

     3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge".

     4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".

 

          Art. 5.

     1. Le commissioni di controllo operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare l'attività di controllo di legittimità sino alla loro rinnovazione ai sensi della disciplina di cui all'art. 2 e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.