§ 41.5.19 - Legge 19 ottobre 1951, n. 1168.
Attribuzioni delle Giunte provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:19/10/1951
Numero:1168


Sommario
Art. 1.      L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 41.5.19 - Legge 19 ottobre 1951, n. 1168.

Attribuzioni delle Giunte provinciali.

(G.U. 16 novembre 1951, n. 264)

 

     Art. 1.

     L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito dal seguente:

     "Oltrechè sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Provincie, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

     a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

     b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

     "Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.

     "E' pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

     "Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.