Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.5 province |
Data: | 22/12/1945 |
Numero: | 825 |
Sommario |
Art. 1. Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. |
Art. 2. Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana. |
§ 41.5.12 - D.Lgs.Lgt. 22 dicembre 1945, n. 825.
Uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano.
(G.U. 16 gennaio 1946, n. 13)
Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.
Nei Comuni della predetta Provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.
I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.
Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno o del Ministro per la grazia e giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì udito il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.