§ 41.4.8 - Legge 31 ottobre 1952, n. 1901.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.4 enti ausiliari e strumentali
Data:31/10/1952
Numero:1901


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 3.      A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le [...]
Art. 4.      Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90 ed [...]
Art. 5.      Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni
Art. 6.      Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione [...]


§ 41.4.8 - Legge 31 ottobre 1952, n. 1901. [1]

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

(G.U. 10 dicembre 1952, n. 286).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 3 - La lettera c) è sostituita con la seguente:

     "c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori".

     E' aggiunto il seguente comma:

     "I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati".

     Articoli 4 e 5 - Sono sostituiti dal seguente:

     "Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto".

     Art. 6 - E' abrogato.

     Art. 7 - E' abrogato.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1 - E' sostituito dal seguente:

     "Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i Comuni possono istituire Enti di consumo.

     L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

     Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono ottenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

     E' consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383".

     Art. 2- E' abrogato.

     Art. 3 - E' abrogato.

     Art. 4 - E' abrogato.

     Art. 5 - E' abrogato.

     Art. 6 - E' abrogato.

 

          Art. 3.

     A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente.

 

          Art. 4.

     Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90 ed all'art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'art. 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscano, anche al Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

     Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: "Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari".

     La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria "entrate effettive".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.