§ 41.3.b - Legge 13 gennaio 1955, n. 21.
Modificazione del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.3 comunità montane
Data:13/01/1955
Numero:21


Sommario
Art. unico.      Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente


§ 41.3.b - Legge 13 gennaio 1955, n. 21. [1]

Modificazione del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

(G.U. 9 febbraio 1955, n. 32).

 

 

     Art. unico.

     Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

     "La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, è accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.