§ 6.2.95 - L.R. 14 gennaio 2003, n. 4.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:14/01/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2003, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro [...]
Art. 2.      1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2003, con i prospetti allegati di cui [...]
Art. 3.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2003 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è [...]
Art. 4.      1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2003 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2002 per l'ammontare di euro 1.304.047.422,00
Art. 5.      1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2003, entro i [...]
Art. 6.      1. Per far fronte al piano di potenziamento del sistema infrastrutturale viario veneto di cui al comma 1, lettere a) e b) e comma 3 dell'articolo 22 della legge finanziaria regionale per [...]
Art. 7.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, [...]
Art. 8.      1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.95 - L.R. 14 gennaio 2003, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005.

(B.U. n. 4 del 17 gennaio 2003).

 

Art. 1.

     1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2003, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 10.942.290.292,00 in termini di competenza e in euro 14.054.687.295,00 in termini di cassa, per lo stato di previsione dell'entrata, ed in euro 10.942.290.292,00 in termini di competenza e in euro 14.054.687.295,00 in termini di cassa, per lo stato di previsione della spesa (tabelle 1 e 2).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2003.

     3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2003 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale di contabilità.

     4. É autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 42 della legge di contabilità.

     5. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2003 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2003, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 3.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2003 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

 

     Art. 4.

     1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2003 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2002 per l'ammontare di euro 1.304.047.422,00.

     2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle seguenti spese:

     a) quanto a euro 1.004.047.422,00 per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2003 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;

     b) quanto a euro 300.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 5.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2003, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato", è autorizzata nell'esercizio 2003 la contrazione di mutui, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, di durata non superiore a quindici anni e ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento, per un importo complessivo di euro 471.627.000,00 (u.p.b. E0137).

     2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi all'assunzione dei mutui di cui al comma 1 nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

     3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento.

     4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2003, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2004.

     6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 50.194.000,00 a partire dall'esercizio 2004 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0199.

     7. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti, a ricorrere a forme di indebitamento assimilabili al mutuo o all'emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6.

     1. Per far fronte al piano di potenziamento del sistema infrastrutturale viario veneto di cui al comma 1, lettere a) e b) e comma 3 dell'articolo 22 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, la Giunta regionale è autorizzata, a partire dall'esercizio 2003, a contrarre uno o più mutui fino all'importo complessivo di euro 145.267.000,00.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi all'assunzione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

     3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento.

     4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     5. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 14.650.000,00 a decorrere dall'esercizio 2003 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 all'u.p.b. U0199.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento dell'operazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 5.

 

     Art. 7.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote comunitarie e statali alla medesima Agenzia. (capitolo 100036/E e 100092/U)

 

     Art. 8.

     1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).