§ 6.2.34 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 27.
Variazione del bilancio di previsione 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/07/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Al bilancio di previsione per l'anno 1994, approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A
Art. 2.      1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. [...]
Art. 3.      1. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, è così sostituito
Art. 4.      1. Nel bilancio di previsione per l'anno 1994 sono istituiti i seguenti capitoli
Art. 5.      1. Al bilancio pluriennale 1994-1996 approvato con l'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 sono approvate le seguenti variazioni in aumento relative all'esercizio finanziario [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.34 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 27. [1]

Variazione del bilancio di previsione 1994.

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61).

 

Art. 1.

     1. Al bilancio di previsione per l'anno 1994, approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.

 

     Art. 2.

     1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.092.312.521.651 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, è elevato a lire 1.126.627.463.073 in conseguenza del trasferimento all'esercizio 1994 delle autorizzazioni di spesa, analiticamente individuate nell'allegata tabella A, corrispondenti ad assegnazioni statali a destinazione vincolata non impegnate nel corso del 1993.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno 1994 sono istituiti i seguenti capitoli:

     - stato di previsione dell'entrata: capp. 2213 - 2774 - 6022 - 7512 - 9817 - 9818;

     - stato di previsione della spesa: capp. 12201 - 12203 - 7022 - 53039

- 60306 - 91001 - 91002 con la denominazione riportata nell'allegata

tabella «A».

     2. Nel bilancio di previsione della spesa per l'anno 1994 sono modificate le denominazioni dei capitoli nn. 51071 - 51073 - 51075 secondo il testo riportato nell'allegata tabella «A».

 

     Art. 5.

     1. Al bilancio pluriennale 1994-1996 approvato con l'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 sono approvate le seguenti variazioni in aumento relative all'esercizio finanziario 1995:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.