§ 6.2.28 - Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 62.
Variazione del bilancio di previsione 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:28/12/1993
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993, approvato con legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A
Art. 2.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, è approvato l'allegato provvedimento di [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.28 - Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 62. [1]

Variazione del bilancio di previsione 1993.

(B.U. 31 dicembre 1993, n. 111).

 

     Art. 1.

     1. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993, approvato con legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9, sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella A.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, è approvato l'allegato provvedimento di variazione del bilancio 1993 dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia (deliberazione n. 57/13 del 27 luglio 1993).

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

Allegati (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.