Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 01/08/1986 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamenti. |
Art. 2. Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento. |
Art. 3. Costruzione di una rete di informatica intercomunale. |
Art. 4. Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico. |
Art. 5. Urbanistica e beni ambientali. |
Art. 6. Lavori pubblici. |
Art. 7. Asporto rifiuti in aree montane. |
Art. 8. Centri di emergenza. |
Art. 9. Interventi nel settore primario. |
Art. 10. Partecipazione ai programmi integrati mediterranei. |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88. |
Art. 12. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola. |
Art. 13. Piano zonale Feltrina - Val Belluna. |
Art. 14. Partecipazioni azionarie. |
Art. 15. Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi. |
Art. 16. Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo. |
Art. 17. Copertura finanziaria. |
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.9 – L.R. 1 agosto 1986, n. 34.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986.
(B.U. n. 38 del 5-8-1986).
Art. 1. Rifinanziamenti.
La tabella A allegata alla
Art. 2. Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento.
Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l'elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le strutture e il personale della Regione.
In deroga a quanto previsto al quarto comma dell'articolo 3 della
Art. 3. Costruzione di una rete di informatica intercomunale.
All'articolo 2 della
La lettera a) dell'articolo 4 della
(omissis).
Art. 4. Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico.
Il secondo comma dell'articolo 11 della
(omissis).
Art. 5. Urbanistica e beni ambientali.
Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia urbanistica ai sensi dell'articolo 102 della
- capitolo 4080 - «Contributo alle Province per l'esercizio delle deleghe in materia urbanistica» con uno stanziamento di lire 2.000.000.000;
- capitolo 4082 - «Contributo alle Province per l'esercizio delle deleghe in materia di beni ambientali» con uno stanziamento di lire 500.000.000
I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale alla popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano al 31 dicembre dell'anno precedente al riparto dalle pubblicazioni ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle funzioni.
I contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6 della
Art. 6. Lavori pubblici.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla realizzazione delle opere di difesa e di consolidamento della viabilità di accesso alla Valzoldana nei limiti della spesa complessiva di lire 2.500.000.000, di cui lire 1.000.000.000 stanziate nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 45260).
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, in forma diretta o mediante finanziamenti agli enti interessati, alla realizzazione di specifici progetti d'intervento nelle aree costiere per la difesa degli insediamenti abitativi e turistici da fenomeni di erosione nonché di dragaggio al fine di garantire l’officiosità delle foci fluviali per una spesa complessiva di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1986 e lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 (capitolo 51054) [1].
In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di pagamento delle spese di cui ai precedenti commi si applica la normativa di cui alla
Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell'articolo 3 della
I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di grande viabilità e di grande comunicazione, nonché per l'effettuazione di indagini geognostiche necessarie alle medesime progettazioni da realizzarsi da parte di imprese specializzate o di professionisti che offrano le necessarie garanzie di competenza e di professionalità nello specifico settore.
Art. 7. Asporto rifiuti in aree montane.
Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono essere concessi, per la realizzazione di impianti per l'asporto di rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore a quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della
Art. 8. Centri di emergenza.
Al fine di realizzare pronti interventi idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi nell'«area mestrina» e nell'«area del Polesine», dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.
I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio di bonifica Dese-Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il Consorzio di bonifica Delta Po-Adige, con sede in Ariano Polesine (Ro).
A tale scopo, la Giunta regionale e autorizzata ad approvare i progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due Centri di emergenza per l'importo massimo di lire 1.500.000.000 ciascuno con le procedure stabilite dalla
La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto.
Art. 9. Interventi nel settore primario.
I contributi previsti a favore dei centri di assistenza tecnica per tecnici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 21 della
Il contributo minimo previsto al quarto comma dell'articolo 1 della
L'elevazione dei contributi di cui ai due precedenti commi ricorre dall'anno 1986.
Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 10 della
Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 30, 31 gennaio e 1, 2 e 3 febbraio 1986, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 60 della
Per la realizzazione del progetto di irrigazione del Polesine è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della
In ordine alle procedure d'impiego, liquidazione pagamento delle spese di cui al precedente comma si applica la vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche di interesse generale.
Per far fronte alle necessità derivanti dalla liquidazione della s.p.a Triveneta Carni, relativamente alle quote di competenza dell'E.S.A.V., la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, ai sensi dell'artico lo 2, lettera d), della
I fondi assegnati per il finanziamento dell'attività di informazione socio-economica ammontanti a lire 2.189.544.000 (capitolo 12815) sono devoluti, a seguito dell'avvenuta decadenza delle direttive CEE socio- strutturali di cui agli articoli 48 e 49 della
La spesa di lire 900.000.000 iscritta al capitolo 10044 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 è comprensiva delle spese in conto capitale e del relativo interesse annuo composto, da riconoscere sino al 30 giugno 1986 e calcolato in conformità del decreto interministeriale 12 maggio 1947, n. 1147. I destinatari di tale contributo sono il Consorzio di Bonifica Euganeo di Este (PD) per il periodo dal 10 gennaio 1976 al 30 aprile 1980 e il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione di Padova per il periodo dal 10 maggio al 31 dicembre 1980.
Art. 10. Partecipazione ai programmi integrati mediterranei.
Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione all'attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti dall'articolo 9 del citato Regolamento n. 2088/85 e a nominare i rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo Regolamento.
Art. 11. Modifiche alla
[Il testo dell'articolo 32, lettera d), della
(omissis).][2]
[Il testo dell'articolo 6, sesto comma, della
(omissis).][3]
Gli interventi di elettrificazione rurale di cui all'articolo 28, lettera b), citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da alcuna preventiva autorizzazione, purché successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici regionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni la cui istruttoria, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi regionali.
Art. 12. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.
1. Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola previsto dall'art. 12 della
Art. 13. Piano zonale Feltrina - Val Belluna.
Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal «Progetto Montagna» approvato con
L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta in relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti nel piano (capitolo 11650).
Art. 14. Partecipazioni azionarie.
Ai sensi della
Art. 15. Contributi per la realizzazione di ripetitori radiotelevisivi.
I contributi previsti dall'articolo 2 della
Il limite dei contributi relativi a ciascuna iniziativa previsto dall'articolo 4 della medesima
Art. 16. Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo.
Per l'assegnazione di contributi agli enti di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e all'articolo 3 della
Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di cui all'allegato A della
Art. 17. Copertura finanziaria.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del la presente legge, si provvede con la legge regionale «Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986» ai sensi dell'articolo 32/bis della
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Tabella «A» (omissis).
[1] Comma così modificato dall’art. 19 della
[2] Comma abrogato dall’art. 1 della
[3] Comma abrogato dall’art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. unico della